Gli Agenti in attività finanziaria per l’esercizio della relativa attività nei confronti del pubblico possono avvalersi di dipendenti e collaboratori (art. 128-novies, del TUB).
Tali collaboratori e dipendenti sono unicamente persone fisiche e non possono svolgere la propria attività contemporaneamente a favore di più soggetti iscritti (cfr. art. 128-octies, comma 2, del TUB).
Gli Agenti trasmettono all'OAM l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono.
Gli Agenti in attività finanziaria, persone fisiche o costituiti in forma di società di persone, possono avvalersi per il contatto con il pubblico di dipendenti o collaboratori che siano anch’essi iscritti nell'elenco per gli Agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM.
Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati nell’art. 128-quinquies, comma 1, lett. c).
REQUISITI DI PROFESSIONALITA'
I dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria che operano in forma di società di capitali non devono superare l’esame richiesto per l’iscrizione nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria. Sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti nella Circolare OAM n. 5/12.
Gli Agenti in attività finanziaria rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.
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