Intervento del Presidente del Comitato di Gestione dell’OAM

Francesco Alfonso


Voglio innanzitutto ringraziare gli illustri relatori che hanno accettato l’invito a questo Convegno, dedicato alla presentazione dello studio su The European Framework of Credit Intermediaries, condotto dall’Organismo Agenti e Mediatori, in collaborazione con l’Università di Tor Vergata, a cura di Umberto Filotto, Francesco Ruggiero e Dario Sgrulletti.

Desidero ringraziare per la loro partecipazione il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato Giuliomaria Terzi di Sant’Agata e il Presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato, che non può essere oggi con noi a causa di un sopraggiunto impegno istituzionale, ma che ha inviato un suo videomessaggio: la Commissione Finanze sarà rappresentata dall’On. Antonio Giordano.

Un grazie particolare va alla Banca d’Italia, presente con il Dott. Piergiuseppe D’Innocenzo, la cui preziosa attività di Vigilanza nei confronti dell’Organismo costituisce uno stimolo per operare sempre al meglio. Grazie, infine, al Dott. Cappiello per la positiva collaborazione con l’Organismo nel delineare il nuovo quadro normativo.

Al Professor Filotto spetterà il compito di illustrare le risultanze dello studio comparativo.

Tuttavia, proprio da quelle evidenze nasce il titolo di questo Convegno, dedicato al quadro regolatorio europeo degli intermediari del credito, alla luce della Direttiva CCD2; all’applicazione di questa Direttiva il legislatore europeo ha legato importanti obiettivi: garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, e favorire lo sviluppo di un mercato unico del credito, regolando le nuove forme di concessione di credito ai consumatori, anche con riferimento all’uso delle nuove tecnologie.

Quindi non solo una tutela del consumatore omogenea nei 27 Paesi, ma anche un rafforzamento del mercato interno. Tale obiettivo - ma non voglio anticipare conclusioni che spettano al Prof. Filotto - rischia di non essere raggiunto, proprio a causa di una regolazione troppo frammentata, nei vari ordinamenti giuridici, della figura degli intermediari del credito. La ‘cifra’ della nuova cornice regolamentare è costituita dall’obbligo dell’intera filiera dell’industria del credito al consumo di agire nell’interesse del consumatore.

La CCD2 prevede, infatti, in linea con gli approdi della giurisprudenza della Corte di Giustizia, che la tutela del consumatore prevalga sulle considerazioni di rischio per il prestatore. La bozza di Decreto legislativo prevede che “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolga una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore.

Ferme le finalità di sana e prudente gestione, il finanziatore effettua la valutazione anche nell’interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento” (art. 124.2).

Nella stessa direzione si pone la disciplina delle misure di tolleranza e del consulente del debito.

In estrema sintesi con il recepimento della Direttiva si introducono – guardando al perimetro di attività dell’Organismo - novità circa:

  1. la natura dell’OAM;
  2. il rafforzamento dei suoi poteri di Vigilanza, in particolare nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori di Agenti e Mediatori;
  3. nuove forme di vigilanza sui grandi fornitori di beni e servizi (c.d. merchant).

Proprio al fine di raggiungere i suoi obiettivi, la Direttiva prevede che gli Stati membri debbano designare le autorità competenti abilitate a garantire l'applicazione della Direttiva stessa e assicurare che esse siano dotate di poteri di indagine e di esecuzione, nonché di risorse adeguate necessarie all'adempimento delle loro funzioni.

Il legislatore italiano (con legge delega europea) ha designato la Banca d'Italia e l'OAM quali autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze.

Quindi, nonostante la natura privatistica, i provvedimenti dell’OAM possiedono gli attributi di generalità e astrattezza tipici degli atti normativi, ancorché in posizione subordinata alle norme sovranazionali o statali.

Questo vale anche per gli interventi di soft law (linee di indirizzo, comunicazioni interpretative, chiarimenti etc.), con i quali l’OAM raccomanda un approccio da seguire, o promuove una linea di indirizzo.

Veniamo al secondo caposaldo della riforma: l’estensione dei poteri di vigilanza dell’OAM, in particolare sui dipendenti e collaboratori degli Agenti e dei Mediatori. Questi soggetti costituiscono il perno dell’operatività delle reti terze; essendo in diretto contatto con i consumatori, essi potrebbero rappresentare un elemento critico, ove tenessero comportamenti non trasparenti nei confronti della clientela.

I nuovi poteri vanno dalla possibilità di chiedere direttamente documenti e atti e di effettuare ispezioni, avvalendosi della Guardia di Finanza, al potere di sanzionare le condotte gravemente illegittime, alla definizione dei contenuti della formazione professionale e delle politiche di retribuzione e incentivazione.

[Ritengo che queste innovazioni possano introdurre gli anticorpi per contrastare comportamenti non rispettosi della normativa, innalzando complessivamente la qualità del mercato degli intermediari del credito. Tutto ciò, evidentemente, a sicuro beneficio per il consumatore e per il mercato del credito].

Veniamo ora al terzo filone, che rappresenta una novità importante della Direttiva e del suo recepimento: viene ricondotta alla Vigilanza dell’OAM un’area ‘grigia’ della concessione di crediti al consumo, attraverso l’istituzione, presso l’Organismo, di un Registro ad hoc, nel quale dovranno iscriversi i grandi punti vendita che offrono dilazioni di pagamento in proprio o credito al consumo, tramite convenzioni con i soggetti finanziatori.

[Il Registro avrà due distinte sezioni: una per gli esercenti che offrono prestiti tramite finanziatori, l’altra (denominata dal Decreto ‘sezione dedicata’) per gli esercenti che offrono in proprio dilazioni di pagamento senza oneri per i consumatori. Il nuovo Registro dovrà essere istituito entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. E i soggetti interessati dovranno inviare i dati entro i successivi tre mesi].

Dal prossimo anno l’OAM avrà, dunque, maggiori poteri per raggiungere i suoi obiettivi e una maggiore forza nell’indirizzare le condotte dei soggetti vigilati. Per l’Organismo il 2026 si preannuncia ricco di impegni ma, come sempre accaduto in passato, rispetteremo le scadenze previste dal legislatore. Lavoreremo, insieme ai nostri stakeholders, per arrivare pronti al momento dell’applicazione della normativa, prevista per il 20 novembre dell’anno prossimo.

Ci confronteremo sulle principali novità con tutti i soggetti interessati, avendo come unico obiettivo quello di realizzare le finalità previste dal legislatore, in un fecondo rapporto di collaborazione istituzionale con il Parlamento, il MEF e la Banca d’Italia.

Tutte queste innovazioni impongono all’Organismo di rafforzare il proprio assetto organizzativo, già fortemente interessato dal nuovo piano strategico 2025-2027 e dai conseguenti significativi investimenti. [Il Piano è stato adottato per raggiungere cinque obiettivi: Tutela del consumatore e del mercato; Informazione, formazione e ricerca; Potenziamento dell’attività di Vigilanza; Digitalizzazione, innovazione e automazione; Consolidamento dell’organizzazione e valorizzazione delle persone].

Si tratta di azioni che sosterranno il nostro impegno per contribuire a creare un mercato del credito solido, sostenibile, dove la clientela venga guidata nella scelta del prodotto che meglio rappresenti la sua possibilità di onorare gli impegni presi, evitando il sovraindebitamento, obiettivo che il legislatore, europeo e nazionale, ha posto con forza.

Non posso concludere senza esprimere la preoccupazione che l'intero settore dell'intermediazione ed in primis l'Organismo stanno vivendo in questi momenti.

Nel corso dell'iter parlamentare di recepimento della Direttiva CCD2 la Commissione VI della Camera ha invitato il Governo a valutare l’opportunità di reintrodurre la segnalazione remunerata come attività non riservata e, quindi, non rientrante nel perimetro dell'intermediazione del credito.

Esentare l’attività di segnalazione remunerata dalla riserva, oltre che difficilmente compatibile dal punto di vista giuridico con la CCD2, rischierebbe di:

  • indebolire i presidi posti a tutela del consumatore in quanto i segnalatori (e le loro condotte) sarebbero sottratti a qualsivoglia forma di vigilanza, con conseguente detrimento del corretto funzionamento del mercato degli intermediari del credito;
  • aumentare il costo del credito a carico dello stesso consumatore, a causa dell'allungamento della filiera;
  • vanificare gli apprezzabili sforzi economici (e non solo) effettuati da tutto il settore, finalizzati a garantire un mercato corretto e trasparente nell’interesse del consumatore;
  • mettere a rischio la base associativa dell’OAM.

L'auspicio nostro e di tutto il comparto è che il Governo presti la massima attenzione agli effetti derivanti da tale proposta, al fine di confermare una disciplina che ad oggi ha garantito la piena tutela del consumatore ed un mercato regolato ed efficiente.



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