MODALITÀ DI RISCONTRO E SCADENZE
Ai sensi del Titolo II del Regolamento Integrativo concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall'Organismo nell'esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell'art. 128-duodecies, comma 3, del D.Lgs 1° settembre 1993, n.385, i soggetti che hanno ricevuto una comunicazione di avvio della procedura di cancellazione hanno la facoltà di presentare memorie scritte e documenti, che l’Organismo valuta con riguardo all’oggetto della procedura stessa.
Eventuali memorie scritte e documenti vanno trasmessi esclusivamente all’Ufficio Vigilanza, unità organizzativa responsabile della procedura, tramite PEC all’indirizzo
La trasmissione di quanto sopra deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni, ovvero di novanta giorni per gli interessati che hanno la sede o la residenza all’estero, mentre il termine di conclusione della procedura è pari a duecentoquaranta giorni.
Tali termini decorrono dalla data di trasmissione della comunicazione di avvio della procedura.
Il provvedimento conclusivo della procedura, vale a dire quello di cancellazione dagli elenchi e/o registro ovvero quello di archiviazione della procedura, è adottato dal Comitato di Gestione dell’Organismo entro duecentoquaranta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie e documenti da parte dell’iscritto nei confronti del quale si è avviata la procedura medesima.
SI INVITA A NON CONTATTARE L’UFFICIO VIGILANZA, TELEFONICAMENTE O PER PEC, NELL’INTENDO DI SOLLECITARE LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI CANCELLAZIONE.
Nelle more della procedura di cancellazione l’Ufficio Vigilanza può richiedere ulteriori documenti e/o informazioni al soggetto interessato, si raccomanda pertanto di controllare costantemente la propria casella PEC.
© OAM - Privacy Policy - Cookie Policy - Social Media Policy - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - C.F. 97678190584