Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 141/10, l’OAM, accertato il possesso dei requisiti, dispone l’iscrizione entro il termine di 120 giorni, fatte salve le ipotesi di sospensione ed interruzione dei termini.
NON È POSSIBILE SOLLECITARE LA LAVORAZIONE DEI PROCEDIMENTI
Tutte le istanze pervenute all’Organismo, vengono lavorate con la massima celerità, compatibilmente agli obblighi di verifica imposti dalla Normativa.
Nel caso in cui emergano criticità o altri elementi per i quali si dimostri utile un confronto con l’istante, sarà l’Organismo stesso a contattare il soggetto interessato, utilizzando l’indirizzo PEC ed i recapiti telefonici indicati in fase di compilazione dell’Istanza.
L’esito del procedimento verrà comunicato tramite PEC
Si consiglia di verificare frequentemente la validità dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato all’Organismo.
In caso di modifica dell’indirizzo vi invitiamo a comunicarlo all’OAM all’interno dell’Area Privata (fare riferimento alla guida).
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