Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 141/10, l’OAM, accertato il possesso dei requisiti, dispone l’iscrizione entro il termine di 120 giorni, fatte salve le ipotesi di sospensione ed interruzione dei termini.

 

NON È POSSIBILE SOLLECITARE LA LAVORAZIONE DEI PROCEDIMENTI

 

Tutte le istanze pervenute all’Organismo, vengono lavorate con la massima celerità, compatibilmente agli obblighi di verifica imposti dalla Normativa.

 

  • Nel caso in cui emergano criticità o altri elementi per i quali si dimostri utile un confronto con l’istante, sarà l’Organismo stesso a contattare il soggetto interessato, utilizzando l’indirizzo PEC ed i recapiti telefonici indicati in fase di compilazione dell’Istanza.

 

  • L’esito del procedimento verrà comunicato tramite PEC

  1. Si consiglia di verificare frequentemente la validità dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato all’Organismo.

  2. In caso di modifica dell’indirizzo vi invitiamo a comunicarlo all’OAM all’interno dell’Area Privata (fare riferimento alla guida).

 

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