DEVE SOSTENERE LA PROVA VALUTATIVA


  • TUTTI I SOGGETTI di cui gli Agenti in attività finanziaria (costituiti in società di capitali, es. spa, srl..) e i Mediatori creditizi iscritti all’OAM intendono avvalersi per il contatto con il pubblico come propri dipendenti o collaboratori;
  • DIPENDENTI E COLLABORATORI che non hanno ottemperato, anche solo in parte, all’obbligo di aggiornamento professionale per due bienni consecutivi (rif. Circolari OAM 22/15 e 19/14).

ATTENZIONE

Non è richiesto il superamento della Prova Valutativa a coloro che vogliono diventare dipendenti/collaboratori di società che intendono iscriversi o sono già iscritte nella Sezione speciale degli Agenti che offrono esclusivamente servizi di pagamento.

 

È ESONERATO DAL SOSTENERE LA PROVA VALUTATIVA:

  1. chi ha superato l’Esame OAM (fatta salva l’ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività pari o superiore a 5 anni 1) o è da questo esonerato;
  2. chi ha superato la Prova Valutativa (non tenuta dall’OAM) prima del 1° settembre 2015;
  3. chi ha superato la Prova Valutativa tenuta dall’OAM e non ha avuto periodi di inattività pari o superiore a 3 anni;
  4. chi è stato iscritto nell’Elenco OAM degli Agenti in attività finanziaria, come persona fisica e avendo superato l’Esame non ha avuto periodi di inattività pari o superiore a 5 anni;
  5. chi ricopre ruoli di amministrazione/direzione/controllo in società di capitali (Agenti in attività finanziaria o Mediatori creditizi) iscritte negli Elenchi OAM;
  6. chi ha ricoperto ruoli di amministrazione/direzione/controllo in società di capitali (Agenti in attività finanziaria o Mediatori creditizi) iscritte negli Elenchi OAM, fatta salva l’ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività 2 pari o superiore a 5 anni;
  7. chi svolge o ha svolto funzioni di amministrazione o direzione in Banche o Intermediari finanziari;
  8. soggetti che hanno usufruito, entro il 31 ottobre 2012, del periodo transitorio, previsto dall’art. 26 del D.Lgs 141/2010, presentando istanza di iscrizione entro tale data, come persona fisica o che siano stati indicati tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo o come dipendenti/collaboratori da parte di società, e aver ottenuto l’iscrizione.

Per approfondimenti:

- Circolare 22/15;

- Comunicazione interpretativa 35/23.




1 La Prova d’Esame ha validità quinquennale dal giorno del suo superamento; decorso tale termine senza che il soggetto risultato idoneo abbia presentato domanda di iscrizione come persona fisica negli Elenchi o sia stato comunicato all’Organismo, da parte di società di capitali iscritte negli Elenchi, quale proprio collaboratore o soggetto svolgente funzioni di amministrazione o direzione, la Prova d’Esame dovrà essere nuovamente sostenuta.

2 Per periodo di inattività si considera il periodo in cui il soggetto risulta cancellato dagli Elenchi OAM, ovvero dalla data di cessazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con un iscritto.

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