DEVE SOSTENERE LA PROVA VALUTATIVA
- TUTTI I SOGGETTI di cui gli Agenti in attività finanziaria (costituiti in società di capitali, es. spa, srl..) e i Mediatori creditizi iscritti all’OAM intendono avvalersi per il contatto con il pubblico come propri dipendenti o collaboratori;
- DIPENDENTI E COLLABORATORI che non hanno ottemperato, anche solo in parte, all’obbligo di aggiornamento professionale per due bienni consecutivi (rif. Circolari OAM 22/15 e 19/14).
ATTENZIONE
Non è richiesto il superamento della Prova Valutativa a coloro che vogliono diventare dipendenti/collaboratori di società che intendono iscriversi o sono già iscritte nella Sezione speciale degli Agenti che offrono esclusivamente servizi di pagamento.
È ESONERATO DAL SOSTENERE LA PROVA VALUTATIVA:
- chi ha superato l’Esame OAM o è da questo esonerato;
- chi ha superato la Prova Valutativa (non tenuta dall’OAM) prima del 1 settembre 2015;
- chi ha superato la Prova Valutativa tenuta dall’OAM e non ha avuto periodi di inattività1 superiori a 3 anni consecutivi;
- chi è stato iscritto nell’Elenco OAM degli Agenti in attività finanziaria, come persona fisica e avendo superato l’Esame non ha avuto periodi di inattività superiori a 5 anni consecutivi;
- chi ha ricoperto ruoli di amministrazione/direzione/controllo in società di capitali (Agenti in attività finanziaria o Mediatori creditizi) iscritte negli Elenchi OAM;
- chi svolge o ha svolto funzioni di amministrazione o direzione in Banche o Intermediari finanziari.
Per approfondimenti:
- Circolare 22/15;
- Comunicazione interpretativa 35/23.
1 Per periodo di inattività si considera il periodo in cui il soggetto risulta cancellato dagli Elenchi OAM, ovvero dalla data di cessazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con un iscritto.