TUTTI gli amministratori di società di mediazione creditizia devono:
- essere in possesso di diploma quinquennale;
- aver frequentato un corso di formazione professionale;
- aver superato l’esame OAM o esserne esonerati;
- aver maturato specifiche esperienza professionali commisurate al ruolo che intende svolgere:
- il Consigliere (non consigliere unico) e l’Amministratore (non unico/delegato) deve aver maturato una esperienza professionale di almeno tre anni come:
- amministratore di una impresa OPPURE
- professionista nel settore creditizio, finanziario, mobiliare OPPURE
- insegnante universitario in materie giuridiche o economiche OPPURE
- funzioni amministrative o dirigenziali presso pubbliche amministrazioni
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve aver maturato una esperienza professionale di almeno 5 anni negli stessi ruoli visti sopra per il consigliere (non consigliere unico) e l’amministratore (non unico/delegato)
- l'Amministratore Unico, l'unico socio della SRL, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. A titolo esemplificativo possono rientrare fra tali esperienze quelle di:
- amministratore/direttore/dirigente/quadro con funzioni direttive di società operanti nel settore creditizio, finanziario e mobiliare, OVVERO
- esser stato imprenditore individuale, con iscrizione in camera di commercio e la contestuale iscrizione presso l’OAM o, per quanto riguarda gli anni precedenti al 2012, l’UIC.
ATTENZIONE
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Si considera valido:
- il titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
- il diploma quadriennale, se integrato dal corso annuale previsto per legge.
I soggetti con funzione di amministrazione e direzione, nella fase di avvio del rapporto professionale,
potranno attestare il possesso di un adeguato titolo di studio mediante dichiarazione sostitutiva.
L’intermediario del credito, ossia la società iscritta o iscrivenda all’elenco degli agenti in attività
finanziaria tenuto dall’OAM, è tenuta a verificare l’idoneità del titolo di studio e acquisire lo stesso
entro il termine massimo di 90 giorni (Rif. Comunicazione
41/25).
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Il corso di formazione professionale deve avere una durata di almeno 10 ore e deve essere stato svolto nei
12 mesi precedenti l’inserimento nel ruolo di amministrazione/direzione.
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L’esame OAM si svolge con modalità online; si raccomanda di prendere visione del Bando d’esame e documenti
informativi correlati disponibili nell’apposita sezione del sito
www.organismo-am.it.
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Il sopra richiamato professionista nel settore creditizio e finanziario è colui il quale risulta inoltre
iscritto nei relativi Albi/Elenchi (es. UIC, OAM, APF/OCF).
SI RICORDA CHE L’ORGANISMO NON EFFETTUA CONSULENZA E/O VALUTAZIONI PREVENTIVE DELLE SINGOLE FATTISPECIE (REQUISITI, INCOMPATIBILITÀ, ESPERIENZE PREGRESSE, ETC).
Per maggiori informazioni:
- FAQ OAM: 332;333;334;335;336;337
- D.Lgs. 141/10, art. 14
- Circolare OAM 19/14