In considerazione del cospicuo numero di richieste di prenotazione per le Sessioni 35 - 36 - 37 - 38 della Prova Valutativa dei giorni 27 e 28 maggio 2025, si comunica:
Continua a crescere il rapporto tra numero degli intermediari del credito e dipendenti bancari. E nel futuro sia agenti che mediatori vedono una possibile crescita della loro presenza nonostante la digitalizzazione del settore.
“Il futuro dei professionisti del credito tra digitalizzazione ed evoluzione normativa: opportunità e rischi secondo l’analisi OAM–Prometeia” è il titolo del convegno organizzato dall’OAM che si terrà martedì 29 aprile 2025, dalle 10:30 alle 13:00, presso il Centro Congressi Fontana di Trevi a Roma.
Disponibili da oggi, 17 aprile 2025, i servizi telematici OAM per la Registrazione al portale dell’OAM e per presentare richiesta di Iscrizione al nuovo Registro degli Operatori Professionali in Oro (OPO) gestito dall’Organismo Agenti e Mediatori.
Intervento del Presidente dell'OAM, Francesco Alfonso al Convegno OAM sul futuro dei Professionisti del credito, tenutosi a Roma il 29 aprile 2025 presso il Centro Congressi Fontana di Trevi a Roma e trasmesso in streaming sul canale YouTube dell'OAM.
La seconda edizione dello studio condotto dall'Ufficio Studi OAM con la collaborazione di Prometeia analizza il ruolo dei professioni del credito ed evidenzia come nel 2024 oltre il 30% dei mutui residenziali e più del 70% delle operazioni di cessione del quinto siano stati intermediati da agenti e mediatori creditizi, confermando l'importanza crescente delle reti terze, a fronte della riduzione degli sportelli bancari e della digitalizzazione del settore.
L’Organismo ricorda, che nell’ottica di garantire il rispetto di quanto previsto dall’art. 128-novies, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) circa il possesso del requisito di professionalità, gli iscritti sono tenuti ad effettuare tempestivamente – e comunque entro i termini indicati nella Comunicazione OAM n. 33/23 - le opportune verifiche sul titolo di studio in capo ai collaboratori di cui costoro si avvalgono per il contatto con il pubblico...
Tutti gli esercenti attività di Cambiavalute sono tenuti, ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs n. 141/10, a trasmettere all’Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate relative a valute aventi corso legale, con esclusione delle valute virtuali, secondo le modalità e la periodicità stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con Decreto 2 aprile 2015 e dall’Organismo con propria Circolare n. 24/15.
COME INOLTRARE I DATI:
Una volta ottenuta l’iscrizione nel Registro dei Cambiavalute, nella propria area privata è disponibile l’apposito servizio “Trasmissioni”. Si precisa che è possibile trasmettere i flussi relativi alle negoziazioni effettuate esclusivamente tramite tale servizio. Ogni documentazione eventualmente trasmessa mediante l’utilizzo di canali e/o strumenti diversi da quelli previsti, pertanto, non sarà presa in considerazione.
Il file contenente le negoziazioni dovrà essere firmato digitalmente (firma di tipo CAdES), in modo da produrre una busta crittografica, ottenendo il formato “.p7m”.
SERVIZIO TRASMISSIONE DATI
Il servizio di trasmissione si articola in due macro funzioni: il “caricamento” ed il “cruscotto delle trasmissioni”.
CARICAMENTO
La funzione volta al caricamento dei flussi, prevede la selezione, il caricamento e la trasmissione del file interessato. In modalità asincrona, dopo aver ricevuto i dati, questi saranno sottoposti ad un automatismo di controllo.
Attraverso tale funzione, il Cambiavalute:
dichiara il periodo di riferimento del file delle transazioni (mese/anno),
trasmette il file, ricevendo immediato riscontro dell’avvenuta trasmissione (avviso a schermo).
CRUSCOTTO DELLE TRASMISSIONI
Con la funzione “cruscotto”, riceve informazioni di riepilogo circa le trasmissioni effettuate:
data/ora trasmissione;
dimensione del file trasmesso;
stato della singola trasmissione, che potrà essere:
RIFIUTATA: qualora la trasmissione dei dati non fosse ritenuta valida dall’automatismo di controllo. In tal caso il file andrà nuovamente sottomesso. L’utente riceve una PEC di notifica;
VALIDATA: in caso contrario. L’utente riceve una PEC di notifica;
ANNULLATA: in caso di sostituzione con altro file. L’utente riceve una PEC di notifica.
log della trasmissione (non disponibile per lo stato IN VERIFICA). Nel log, scaricabile in formato pdf, sono presenti gli estremi della trasmissione. In corrispondenza dello stato RIFIUTATA, sarà riportato il dettaglio delle anomalie.
IMPORTANTE:
Nel caso la trasmissione dei flussi abbia avuto esito negativo (rifiutato) si consiglia di verificare l’errore riscontrato sul file log, inviato come allegato alla PEC; correggere l’errore seguendo le indicazioni presenti nel Manuale utente e procedere inoltrando nuovamente il file.
QUANDO:
Ogni mese, a partire dal mese successivo a quello di efficacia dell’iscrizione, quale risultante dal provvedimento di iscrizione ricevuto e dalle informazioni presenti sul Registro dei Cambiavalute.
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state fatte le operazioni.
Nota Bene:
L’OAM effettua controlli sulla conformità della trasmissione attraverso l’automatismo di controllo asincrono presente nel processo di caricamento (servizio di trasmissione).
Tali controlli sono volti a verificare la trasmissione riscontrando la conformità del file rispetto al formato atteso ed ai tipi dei dati descritti.
Al fine di salvaguardare l’integrità e la sicurezza delle informazioni trasmesse, l’esito positivo di uno solo dei controlli comporterà il rifiuto completo della trasmissione.
Per tutte le informazioni sulla corretta trasmissione delle negoziazioni fare riferimento al Manuale utente pubblicato sul portale dell’Organismo.
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