IN PRIMO PIANO

DA OGGI E FINO AL 4 SETTEMBRE IN CONSULTAZIONE SUL SITO DEL MEF LO SCHEMA DI DLGS DI RECEPIMENTO DELLA II DIRETTIVA SUL CREDITO AL CONSUMO

OAM TRASPARENTE

È pubblicata, nella sezione OAM Trasparente, l'attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025, come stabilito dalla Delibera ANAC n. 192 del 7 maggio 2025.

OAM: PROROGATO AL 30 GIUGNO 2026 IL REGIME TRANSITORIO PER GLI OPERATORI IN CRIPTOVALUTE.

In vigore da oggi il Decreto legge di proroga che rinvia al 30 dicembre prossimo anche il termine per presentare l’istanza di autorizzazione prevista dal MiCAR. L’Organismo ha anche stabilito i contributi relativi all’invio dei flussi informativi fino al terzo trimestre di quest’anno.

Nuovo numero di OAMagazine

Sfoglia il Numero 2 - Anno 2025 di OAMagazine, la newsletter dell'Organismo Agenti e Mediatori.

EVENTI E CONVEGNI

Intervento del Presidente dell'OAM, Francesco Alfonso alla 1° edizione di Leadership Forum PMI

Intervento del Presidente dell'OAM, Francesco Alfonso alla 1° edizione di Leadership Forum PMI, tenutosi a Roma il 10 giugno 2025.

ANALISI E RICERCHE

NONO FLUSSO INFORMATIVO TRASMESSO ALL'OAM DAI PRESTATORI DI SERVIZI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI VALUTA VIRTUALE E DI PORTAFOGLIO DIGITALE

L’analisi condotta dall’OAM sul nono flusso informativo trasmesso dai VASP, riferito al primo trimestre 2025, evidenzia - rispetto al quarto trimestre 2024 - un incremento dell’8% nel numero complessivo dei clienti e del 4% nel numero di clienti che detengono valute virtuali, mentre si registra una diminuzione del 18% nel controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali detenute.

FOCUS

VERIFICA DEL TITOLO DI STUDIO DEI PROPRI COLLABORATORI DA PARTE DELLE SOCIETÀ ISCRITTE NEGLI ELENCHI DEGLI AGENTI E MEDIATORI

L’Organismo ricorda, che nell’ottica di garantire il rispetto di quanto previsto dall’art. 128-novies, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) circa il possesso del requisito di professionalità, gli iscritti sono tenuti ad effettuare tempestivamente – e comunque entro i termini indicati nella Comunicazione OAM n. 33/23 - le opportune verifiche sul titolo di studio in capo ai collaboratori di cui costoro si avvalgono per il contatto con il pubblico...

 

CHI DEVE SOSTENERE L’ESAME

Deve sostenere l’esame chi vuole diventare:

  • AGENTE in attività finanziaria, iscrivendosi personalmente (come persona fisica) nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria;

  • COLLABORATORE DI AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA, iscrivendosi personalmente (come persona fisica) nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, al pari dell’Agente per il quale si intende collaborare, anch’esso iscritto nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria come persona fisica o società di persone (per esempio, snc o sas);

  • AMMINISTRATORE (o altro soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e/o controllo) di Società di Agenzia in attività finanziaria o Mediazione creditizia, che siano iscritte o che intendano iscriversi negli Elenchi OAM.

 

Inoltre:

  • Chi ha superato l’esame ma dal giorno del suo superamento siano decorsi 5 anni senza che il soggetto risultato idoneo abbia presentato domanda di iscrizione come persona fisica negli Elenchi o sia stato comunicato all’Organismo, da parte di società di capitali iscritte negli Elenchi;

  • chi essendosi iscritto (previo il superamento dell’esame) abbia richiesto la cancellazione dagli Elenchi, e da tale data siano decorsi 5 anni senza che abbia ripresentato domanda di iscrizione come persona fisica o sia stato comunicato all’Organismo, da parte di società di capitali iscritte negli Elenchi.

 

IMPORTANTE:

  • Superato l’esame, per iscriversi all’Elenco degli Agenti in attività finanziaria sarà necessario presentare istanza di iscrizione esclusivamente attraverso l’apposito modulo disponibile nella propria area privata.

  • L’Amministratore (o altro soggetto che svolge funzioni di amministrazione o direzione) di società di persone (per esempio, snc o sas) ha la facoltà, ma non l’obbligo, di iscriversi personalmente (come persona fisica) nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria; l’iscrizione è obbligatoria nel momento in cui l’Amministratore (o altro soggetto che svolge funzioni di amministrazione o direzione), entra in contatto con il pubblico per lo svolgimento dell’attività.

  • L’Amministratore (o altro soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo) di società di capitali, ha la facoltà, ma non l’obbligo, di iscriversi personalmente (come persona fisica) nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria.

 

CHI NON DEVE SOSTENERE L’ESAME

Non sono tenuti al superamento dell’Esame OAM:

  • dipendenti o collaboratori di società di capitali (es. Spa, Srl) iscritte nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (i quali dovranno superare la Prova Valutativa OAM);

  • chi, dopo essersi cancellato dall’Elenco degli Agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM, richiede una nuova iscrizione come persona fisica (fatta salva l’ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività(1) pari o superiore a 5 anni);

  • chi vuole iscriversi come persona fisica nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti che offrono esclusivamente servizi di pagamento;

  • dipendenti o collaboratori, soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società che intendono iscriversi o sono già iscritte nella Sezione speciale sopra richiamata.

 

CHI È ESONERATO DALL’ESAME

Si è esonerati dal superamento dell’esame OAM esclusivamente nei seguenti casi:

  1. aver usufruito, entro il 31 ottobre 2012, del periodo transitorio, previsto dall’art. 26 del D.Lgs 141/2010, presentando istanza di iscrizione entro tale data, come persona fisica, nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria dell’OAM ed aver ottenuto l’iscrizione. L’esonero è valido anche se successivamente cancellati;

  2. essere stato indicato tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo da parte di società, le quali hanno usufruito del periodo transitorio, previsto dall’art. 26 del D.Lgs 141/2010, presentando istanza di iscrizione entro il 31 ottobre 2012 nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria o dei Mediatori creditizi dell’OAM come persona giuridica, ed aver ottenuto l’iscrizione;

  3. svolgere o aver svolto funzioni di amministrazione o direzione in Banche o Intermediari finanziari.

 

IMPORTANTE:l’iscrizione all’Elenco UIC nel periodo precedente all’istituzione dell’OAM non è dunque sufficiente per l’esonero dall’Esame, in quanto si sarebbe dovuta presentare richiesta di iscrizione negli Elenchi tenuti dall’OAM entro e non oltre il 30 ottobre 2012.

 

 

 


(1) Per periodo di inattività si considera il periodo in cui il soggetto risulta cancellato dagli Elenchi OAM, ovvero dalla data di cessazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con un iscritto.

 

© OAM - Privacy Policy - Cookie Policy - Social Media Policy - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - C.F. 97678190584

Vai all'inizio della pagina