IN PRIMO PIANO

RAPPORTO OAM-PROMETEIA: NEL 2024 LE RETI TERZE HANNO INTERMEDIATO CIRCA IL 30% DEI MUTUI E OLTRE IL 70% DELLA CESSIONE DEL V

Continua a crescere il rapporto tra numero degli intermediari del credito e dipendenti bancari. E nel futuro sia agenti che mediatori vedono una possibile crescita della loro presenza nonostante la digitalizzazione del settore.

MARTEDÌ 29 APRILE IL CONVEGNO OAM SUL FUTURO DEI PROFESSIONISTI DEL CREDITO

“Il futuro dei professionisti del credito tra digitalizzazione ed evoluzione normativa: opportunità e rischi secondo l’analisi OAM–Prometeia” è il titolo del convegno organizzato dall’OAM che si terrà martedì 29 aprile 2025, dalle 10:30 alle 13:00, presso il Centro Congressi Fontana di Trevi a Roma.

REGISTRO DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO: DISPONIBILI DA OGGI, 17 APRILE 2025, I SERVIZI DI REGISTRAZIONE AL PORTALE E ISCRIZIONE AL REGISTRO

Disponibili da oggi, 17 aprile 2025, i servizi telematici OAM per la Registrazione al portale dell’OAM e per presentare richiesta di Iscrizione al nuovo Registro degli Operatori Professionali in Oro (OPO) gestito dall’Organismo Agenti e Mediatori.

OAM: AL VIA IL 17 APRILE IL NUOVO REGISTRO DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO

Stabiliti i contributi da applicare alla categoria per l’iscrizione.

Sarà avviato il 17 aprile prossimo il nuovo Registro degli Operatori Professionali in oro (OPO) gestito dall’Organismo Agenti e Mediatori. Lo comunica l’OAM che con una circolare ricorda le modalità di iscrizione e stabilisce il contributo per l’iscrizione al Registro.

EVENTI E CONVEGNI

Intervento del Presidente dell'OAM, Francesco Alfonso al Convegno OAM sul futuro dei Professionisti del credito

Intervento del Presidente dell'OAM, Francesco Alfonso al Convegno OAM sul futuro dei Professionisti del credito, tenutosi a Roma il 29 aprile 2025 presso il Centro Congressi Fontana di Trevi a Roma e trasmesso in streaming sul canale YouTube dell'OAM.

ANALISI E RICERCHE

PROFESSIONISTI DEL CREDITO: MERCATO, PERFORMANCE E SFIDE EVOLUTIVE

La seconda edizione dello studio condotto dall'Ufficio Studi OAM con la collaborazione di Prometeia analizza il ruolo dei professioni del credito ed evidenzia come nel 2024 oltre il 30% dei mutui residenziali e più del 70% delle operazioni di cessione del quinto siano stati intermediati da agenti e mediatori creditizi, confermando l'importanza crescente delle reti terze, a fronte della riduzione degli sportelli bancari e della digitalizzazione del settore.

FOCUS

VERIFICA DEL TITOLO DI STUDIO DEI PROPRI COLLABORATORI DA PARTE DELLE SOCIETÀ ISCRITTE NEGLI ELENCHI DEGLI AGENTI E MEDIATORI

L’Organismo ricorda, che nell’ottica di garantire il rispetto di quanto previsto dall’art. 128-novies, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) circa il possesso del requisito di professionalità, gli iscritti sono tenuti ad effettuare tempestivamente – e comunque entro i termini indicati nella Comunicazione OAM n. 33/23 - le opportune verifiche sul titolo di studio in capo ai collaboratori di cui costoro si avvalgono per il contatto con il pubblico...

 

CHI DEVE SOSTENERE L’ESAME

Deve sostenere l’esame chi vuole diventare:

  • AGENTE in attività finanziaria, iscrivendosi personalmente (come persona fisica) nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria;

  • COLLABORATORE DI AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA, iscrivendosi personalmente (come persona fisica) nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, al pari dell’Agente per il quale si intende collaborare, anch’esso iscritto nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria come persona fisica o società di persone (per esempio, snc o sas);

  • AMMINISTRATORE (o altro soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e/o controllo) di Società di Agenzia in attività finanziaria o Mediazione creditizia, che siano iscritte o che intendano iscriversi negli Elenchi OAM.

 

Inoltre:

  • Chi ha superato l’esame ma dal giorno del suo superamento siano decorsi 5 anni senza che il soggetto risultato idoneo abbia presentato domanda di iscrizione come persona fisica negli Elenchi o sia stato comunicato all’Organismo, da parte di società di capitali iscritte negli Elenchi;

  • chi essendosi iscritto (previo il superamento dell’esame) abbia richiesto la cancellazione dagli Elenchi, e da tale data siano decorsi 5 anni senza che abbia ripresentato domanda di iscrizione come persona fisica o sia stato comunicato all’Organismo, da parte di società di capitali iscritte negli Elenchi.

 

IMPORTANTE:

  • Superato l’esame, per iscriversi all’Elenco degli Agenti in attività finanziaria sarà necessario presentare istanza di iscrizione esclusivamente attraverso l’apposito modulo disponibile nella propria area privata.

  • L’Amministratore (o altro soggetto che svolge funzioni di amministrazione o direzione) di società di persone (per esempio, snc o sas) ha la facoltà, ma non l’obbligo, di iscriversi personalmente (come persona fisica) nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria; l’iscrizione è obbligatoria nel momento in cui l’Amministratore (o altro soggetto che svolge funzioni di amministrazione o direzione), entra in contatto con il pubblico per lo svolgimento dell’attività.

  • L’Amministratore (o altro soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo) di società di capitali, ha la facoltà, ma non l’obbligo, di iscriversi personalmente (come persona fisica) nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria.

 

CHI NON DEVE SOSTENERE L’ESAME

Non sono tenuti al superamento dell’Esame OAM:

  • dipendenti o collaboratori di società di capitali (es. Spa, Srl) iscritte nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (i quali dovranno superare la Prova Valutativa OAM);

  • chi, dopo essersi cancellato dall’Elenco degli Agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM, richiede una nuova iscrizione come persona fisica (fatta salva l’ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività(1) pari o superiore a 5 anni);

  • chi vuole iscriversi come persona fisica nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti che offrono esclusivamente servizi di pagamento;

  • dipendenti o collaboratori, soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società che intendono iscriversi o sono già iscritte nella Sezione speciale sopra richiamata.

 

CHI È ESONERATO DALL’ESAME

Si è esonerati dal superamento dell’esame OAM esclusivamente nei seguenti casi:

  1. aver usufruito, entro il 31 ottobre 2012, del periodo transitorio, previsto dall’art. 26 del D.Lgs 141/2010, presentando istanza di iscrizione entro tale data, come persona fisica, nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria dell’OAM ed aver ottenuto l’iscrizione. L’esonero è valido anche se successivamente cancellati;

  2. essere stato indicato tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo da parte di società, le quali hanno usufruito del periodo transitorio, previsto dall’art. 26 del D.Lgs 141/2010, presentando istanza di iscrizione entro il 31 ottobre 2012 nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria o dei Mediatori creditizi dell’OAM come persona giuridica, ed aver ottenuto l’iscrizione;

  3. svolgere o aver svolto funzioni di amministrazione o direzione in Banche o Intermediari finanziari.

 

IMPORTANTE:l’iscrizione all’Elenco UIC nel periodo precedente all’istituzione dell’OAM non è dunque sufficiente per l’esonero dall’Esame, in quanto si sarebbe dovuta presentare richiesta di iscrizione negli Elenchi tenuti dall’OAM entro e non oltre il 30 ottobre 2012.

 

 

 


(1) Per periodo di inattività si considera il periodo in cui il soggetto risulta cancellato dagli Elenchi OAM, ovvero dalla data di cessazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con un iscritto.

 

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