IN PRIMO PIANO

OAM TRASPARENTE

È pubblicata, nella sezione OAM Trasparente, l'attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025, come stabilito dalla Delibera ANAC n. 192 del 7 maggio 2025.

OAM: PROROGATO AL 30 GIUGNO 2026 IL REGIME TRANSITORIO PER GLI OPERATORI IN CRIPTOVALUTE. IN VIGORE DA OGGI IL DECRETO LEGGE DI PROROGA CHE RINVIA AL 30 DICEMBRE PROSSIMO ANCHE IL TERMINE PER PRESENTARE L’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PREVISTA DAL MiCAR

L’Organismo ha anche stabilito i contributi relativi all’invio dei flussi informativi fino al terzo trimestre di quest’anno.

Nuovo numero di OAMagazine

Sfoglia il Numero 2 - Anno 2025 di OAMagazine, la newsletter dell'Organismo Agenti e Mediatori.

IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2024, ALL’ARTICOLO 4 I CRITERI DI RECEPIMENTO DELLA II DIRETTIVA SUL CREDITO AL CONSUMO

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2025 la legge di delegazione europea 2024 che all’articolo 4 indica i criteri di delega per il recepimento della seconda direttiva sul credito al consumo (UE) 2023/2225.

EVENTI E CONVEGNI

Intervento del Presidente dell'OAM, Francesco Alfonso alla 1° edizione di Leadership Forum PMI

Intervento del Presidente dell'OAM, Francesco Alfonso alla 1° edizione di Leadership Forum PMI, tenutosi a Roma il 10 giugno 2025.

ANALISI E RICERCHE

NONO FLUSSO INFORMATIVO TRASMESSO ALL'OAM DAI PRESTATORI DI SERVIZI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI VALUTA VIRTUALE E DI PORTAFOGLIO DIGITALE

L’analisi condotta dall’OAM sul nono flusso informativo trasmesso dai VASP, riferito al primo trimestre 2025, evidenzia - rispetto al quarto trimestre 2024 - un incremento dell’8% nel numero complessivo dei clienti e del 4% nel numero di clienti che detengono valute virtuali, mentre si registra una diminuzione del 18% nel controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali detenute.

FOCUS

VERIFICA DEL TITOLO DI STUDIO DEI PROPRI COLLABORATORI DA PARTE DELLE SOCIETÀ ISCRITTE NEGLI ELENCHI DEGLI AGENTI E MEDIATORI

L’Organismo ricorda, che nell’ottica di garantire il rispetto di quanto previsto dall’art. 128-novies, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) circa il possesso del requisito di professionalità, gli iscritti sono tenuti ad effettuare tempestivamente – e comunque entro i termini indicati nella Comunicazione OAM n. 33/23 - le opportune verifiche sul titolo di studio in capo ai collaboratori di cui costoro si avvalgono per il contatto con il pubblico...

Tutti i soggetti con funzione di amministrazione e direzione di società di agenzia in attività finanziaria devono:

  1. essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale;
  2. aver frequentato un corso di formazione professionale di cui alla circolare 19/14;
  3. aver superato l’esame OAM o esserne esonerati;
  4. aver maturato specifiche esperienze professionali commisurate al ruolo che intende svolgere:
  • il Consigliere (non Consigliere Unico) e l’Amministratore (non unico/delegato) deve aver maturato un’esperienza professionale di almeno tre anni come:
    • amministratore di una impresa OPPURE
    • professionista nel settore creditizio, finanziario, mobiliare OPPURE
    • insegnante universitario in materie giuridiche o economiche OPPURE
    • funzioni amministrative o dirigenziali presso pubbliche amministrazioni

 

  • il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve aver maturato una esperienza professionale di almeno 5 anni negli stessi ruoli visti sopra per il consigliere (non consigliere unico) e l’amministratore (non unico/delegato)

 

  • l'Amministratore Unico, l'unico socio della SRL, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. A titolo esemplificativo possono rientrare fra tali esperienze quelle di:
    • amministratore/direttore/dirigente/quadro con funzioni direttive di società operanti nel settore creditizio, finanziario e mobiliare, OVVERO
    • esser stato imprenditore individuale, con iscrizione in camera di commercio e la contestuale iscrizione presso l’OAM o, per quanto riguarda gli anni precedenti al 2012, l’UIC.

 

ATTENZIONE

  1. Si considera valido:

    1. il titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
    2. il diploma quadriennale, se integrato dal corso annuale previsto per legge.

      I soggetti con funzione di amministrazione e direzione, nella fase di avvio del rapporto professionale, potranno attestare il possesso di un adeguato titolo di studio mediante dichiarazione sostitutiva. L’intermediario del credito, ossia la società iscritta o iscrivenda all’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM, è tenuta a verificare l’idoneità del titolo di studio e acquisire lo stesso entro il termine massimo di 90 giorni (Rif. Comunicazione 41/25).

  2. Il corso di formazione professionale deve avere una durata di almeno 10 ore e deve essere stato svolto nei 12 mesi precedenti l’inserimento nel ruolo di amministrazione/direzione.

  3. L’esame OAM si svolge con modalità online; si raccomanda di prendere visione del Bando d’esame e documenti informativi correlati disponibili nell’apposita sezione del sito www.organismo-am.it.

  4. Il sopra richiamato professionista nel settore creditizio e finanziario è colui il quale risulta inoltre iscritto nei relativi Albi/Elenchi (es. UIC, OAM, APF/OCF).

 

COME TRASMETTERE IL TITOLO DI STUDIO ALL’ORGANISMO

È necessario trasmettere all’Organismo copia del titolo di studio dichiarato, congiuntamente al corrispondente certificato di equipollenza in caso di titolo di studio estero, entro 90 giorni dalla comunicazione di inizio rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con un iscritto, utilizzando esclusivamente il servizio “invio documentazione” disponibile in area privata e selezionando dal menu “titolo di studio”, e comunque tempestivamente a richiesta dell’Organismo.

 

Per maggiori informazioni:

  • FAQ OAM: 332;333;334;335;336;337
  • Lgs. 141/10, art. 14
  • Circolare OAM 19/14

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