agenti = Agenti in attività finanziaria che promuovono e concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste italiane;
agenti IP = agenti nei servizi di pagamento, ossia coloro che sono iscritti nella sezione speciale dell’Elenco degli agenti in attività finanziaria che promuovono e concludono contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari;
agenzia = agenzia in attività finanziaria, ai sensi dell’art. 128-quater del TUB;
albo dei mediatori creditizi tenuto dalla Banca d’Italia = albo previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374;
D.Lgs. n. 58/1998 = Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
D.Lgs. n. 141/2010 = Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
Elenchi = gli Elenchi gestiti dall’OAM in cui sono tenuti ad iscriversi gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi;
elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto da Banca d’Italia = albo previsto dall'art. 16 della L. 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dall'art. 17 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262;
mandato = mandato di agenzia in attività finanziaria, ovvero mandato di agenzia nei servizi di pagamento;
mediatori = mediatori creditizi che mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti al titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
mediazione = mediazione creditizia, ai sensi dell’art. 128-sexies del TUB;
MEF = Ministero dell’Economia e delle Finanze;
OAM = l’Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi ai sensi dell’art. 128-undecies del D.Lgs. n. 385/1993;
Organismo = l’Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi ai sensi dell’art. 128-undecies del D.Lgs. n. 385/1993 (OAM);
PEC = posta elettronica certificata;
periodo transitorio = periodo di tempo di cui hanno potuto beneficiare i soggetti iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e nell’albo dei mediatori creditizi tenuti dalla Banca d’Italia per presentare istanza d’iscrizione nei “nuovi“ Elenchi OAM;
polizza = polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi;
Regolamento = Regolamento interno OAM;
requisiti di onorabilità = Non possono essere iscritti negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui, rispettivamente, agli artt. 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del TUB, non possono operare per conto degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, non possono essere iscritti nella sezione speciale dell’Elenco degli agenti riservata agli agenti nei servizi di pagamento di cui all’art. 128-quater, comma 6, del TUB, non possono operare per conto di quest’ultimi, coloro che:
si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
Non possono essere altresì iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.
servizi di pagamento = i servizi di pagamento come definiti agli artt. 1, comma 1, lett. b), e 2, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
tassa = tassa di concessione governativa prevista dal D.P.R. 26.10.1972, n. 641;
TUB = Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Prot: DT 65338 - 12/09/2013 - Mediatore creditizio
Prot: DT 24550 - 27/03/2013 - Quesiti normativi concernenti il d.lgs. 13 agosto 2010, n.141 e ss. mm.
Prot: ID 1269499 - 12/03/2013 - Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni - ulteriori chiarimenti in merito all’entrata in vigore di alcune disposizioni.
Prot: DT 100579 - 21/12/2012 - Intermediari del credito – Quesiti.
Prot: DT 100578 - 21/12/2012 - Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione alle società di mediazione da parte di soggetti non iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Prot: DT 95384 - 04/12/2012 - art. 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – promozione, collocamento e conclusione di un contratto di conto corrente da parte di un agente in attività finanziaria.
Prot: DT 85076 - 30/10/2012 - decreto legislativo 141/2010 e successive modificazioni – chiarimenti in merito all’entrata in vigore di alcune disposizioni.
Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 gennaio 2014, n. 31
Regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi.
Decreto Legislativo 19 settembre 2012, n. 169
"Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi."
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 35 dell'11 febbraio 2013, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 256, recante "Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria da parte degli Agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento". Il suddetto Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 26 febbraio 2013; da tale data sarà disponibile sul sito il modulo per l'istanza di iscrizione nella sezione speciale prevista dall'art. 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Decreto Legislativo 14 dicembre 2010, n.218
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”.
Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), in particolare l’art. 33“.
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria”.
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
Legge 28 dicembre 2005, n. 262 - “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”.
Decreto Ministero Economia e Finanze 13 dicembre 2001, n.485 - “Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria”.
D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287- “Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia”.
Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 374
"Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 “Integrazione dell'attuazione della Direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita”.
Legge 7 marzo 1996, n. 108 - “Disposizioni in materia di usura”.
Il Regolamento integrativo per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti formati o detenuti dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di gestione degli Elenchi e di controllo sugli iscritti negli Elenchi disciplina i criteri e le modalità di esercizio ed i casi di differimento e di esclusione del diritto di accesso ai documenti formati o detenuti dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di gestione degli Elenchi e di controllo sugli iscritti negli Elenchi.
L’accesso è consentito ai soggetti interessati per la presa visione di tali documenti o per l’estrazione di copia, salvo il pagamento della somma stabilita secondo le regole contenute nella
La richiesta di accesso può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
L'OAM mette a disposizione degli utenti la seguente modulistica da scaricare e compilare in ogni sua parte.
La richiesta può essere presentata di persona, per posta ovvero per via telematica alla casella di posta elettronica certificata
ATTENZIONE: Inviare all'indirizzo PEC indicato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE istanze relative all'accesso agli atti. Altre richieste o documenti inviati NON verranno presi in considerazione.
In adempimento alla riforma del settore introdotta dal D.Lgs. n.141/2010 e successive modifiche, il 30 giugno 2012 è avvenuta l’apertura ufficiale degli Elenchi tenuti dall’OAM, in sostituzione dell’elenco degli Agenti in attività finanziaria e dell’albo dei Mediatori creditizi tenuti dalla Banca d’Italia.
Con il passaggio dalla funzione pubblica della Banca d’Italia alla struttura privata dell’Organismo, gli Elenchi sono predisposti per dare pubblicità alle informazioni essenziali inerenti gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi e, tra le altre funzioni, permettono ai soggetti interessati di valutare i presupposti per l’iscrizione e la cancellazione dagli Elenchi, nonché assicurare l’esigenza primaria di tutela dei consumatori, garantendo, altresì, la permanenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità in capo ai soggetti iscritti.
Elenco Agenti in attività finanziaria sono indicati per ciascun iscritto:
per le persone fisiche:
per le persone giuridiche:
Elenco dei Mediatori creditizi sono indicati per ciascun iscritto:
Elenco degli agenti per servizi di pagamento
E’ prevista una Sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria per l’iscrizione degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, qualora ricorrano le condizioni e i requisiti, che tengono conto dell’attività svolta, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
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