In adempimento alla riforma del settore introdotta dal D.Lgs. n.141/2010 e successive modifiche, il 30 giugno 2012 è avvenuta l’apertura ufficiale degli Elenchi tenuti dall’OAM, in sostituzione dell’elenco degli Agenti in attività finanziaria e dell’albo dei Mediatori creditizi tenuti dalla Banca d’Italia.
Con il passaggio dalla funzione pubblica della Banca d’Italia alla struttura privata dell’Organismo, gli Elenchi sono predisposti per dare pubblicità alle informazioni essenziali inerenti gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi e, tra le altre funzioni, permettono ai soggetti interessati di valutare i presupposti per l’iscrizione e la cancellazione dagli Elenchi, nonché assicurare l’esigenza primaria di tutela dei consumatori, garantendo, altresì, la permanenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità in capo ai soggetti iscritti.
Elenco Agenti in attività finanziaria sono indicati per ciascun iscritto:
per le persone fisiche:
per le persone giuridiche:
Elenco dei Mediatori creditizi sono indicati per ciascun iscritto:
Elenco degli agenti per servizi di pagamento
E’ prevista una Sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria per l’iscrizione degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, qualora ricorrano le condizioni e i requisiti, che tengono conto dell’attività svolta, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
Le risposte ai quesiti rivolti all'Organismo sono organizzate in questa sezione del sito attraverso i seguenti criteri di ricerca:
- per categorie: attraverso la navigazione nel menu sottostante;
- per parole chiave: attraverso il bottone di ricerca in alto a destra il sistema selezionerà tutte le domande e le relative risposte contenenti le parole chiavi inserite.
Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e non possono operare per conto dei mediatori creditizi e di di agenti nei servizi di pagamento, coloro che:
Non possono essere altresì iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.
24 FEBBRAIO 2014
8 NOVEMBRE 2013
Credito: al via Osservatorio contro esercizio abusivo dell’intermediazione creditizia
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