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Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e non possono operare per conto dei mediatori creditizi e di di agenti nei servizi di pagamento, coloro che:
Non possono essere altresì iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.
24 FEBBRAIO 2014
8 NOVEMBRE 2013
Credito: al via Osservatorio contro esercizio abusivo dell’intermediazione creditizia
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