In adempimento alla riforma del settore introdotta dal D.Lgs. n.141/2010 e successive modifiche, il 30 giugno 2012 è avvenuta l’apertura ufficiale degli Elenchi tenuti dall’OAM, in sostituzione dell’elenco degli Agenti in attività finanziaria e dell’albo dei Mediatori creditizi tenuti dalla Banca d’Italia.

Con il passaggio dalla funzione pubblica della Banca d’Italia alla struttura privata dell’Organismo, gli Elenchi sono predisposti per dare pubblicità alle informazioni essenziali inerenti gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi e, tra le altre funzioni, permettono ai soggetti interessati di valutare i presupposti per l’iscrizione e la cancellazione dagli Elenchi, nonché assicurare l’esigenza primaria di tutela dei consumatori, garantendo, altresì, la permanenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità in capo ai soggetti iscritti.

 

Elenco Agenti in attività finanziaria sono indicati per ciascun iscritto:

 

per le persone fisiche:

  • cognome e nome;
  • luogo e data di nascita;
  • codice fiscale;
  • data di iscrizione nell'Elenco;
  • domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;
  • indirizzo della casella di posta elettronica certificata; eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti dell'iscritto, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività;

 

per le persone giuridiche:

  • denominazione sociale;
  • data di costituzione;
  • sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
  • data di iscrizione nell'Elenco;
  • indirizzo della casella di posta elettronica certificata;
  • eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;
  • i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il Mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attività.

 

Elenco dei Mediatori creditizi sono indicati per ciascun iscritto:

  • denominazione sociale;
  • data di costituzione;
  • sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
  • data di iscrizione nell'Elenco;
  • eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;
  • i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il Mediatore creditizio si avvale per lo svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 2, e dell'articolo 128-novies.

 

Elenco degli agenti per servizi di pagamento

E’ prevista una Sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria per l’iscrizione degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, qualora ricorrano le condizioni e i requisiti, che tengono conto dell’attività svolta, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

Le risposte ai quesiti rivolti all'Organismo sono organizzate in questa sezione del sito attraverso i seguenti criteri di ricerca:
- per categorie: attraverso la navigazione nel menu sottostante;
- per parole chiave: attraverso il bottone di ricerca in alto a destra il sistema selezionerà tutte le domande e le relative risposte contenenti le parole chiavi inserite.

Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e non possono operare per conto dei mediatori creditizi e di di agenti nei servizi di pagamento, coloro che:

  • si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; 
  • sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; 
  • sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 
    • a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 
    • a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 
    • a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
    • alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Non possono essere altresì iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.

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