L’ufficio di Vigilanza si prefigge due finalità:

  • l’accertamento in capo agli iscritti della permanenza nel tempo dei requisiti richiesti dall’ordinamento di settore per l’esercizio dell’attività di intermediari del credito (attività di controllo cosiddetta ”formale”);
  • l’accertamento delle eventuali condotte poste in essere dagli iscritti in violazione delle norme legislative o amministrative che regolano la loro attività (attività di controllo cosiddetta “sostanziale”).

L’azione accertativa può prendere avvio da iniziativa propria dello stesso Organismo, alla stregua di pianificazioni per interventi a campionatura di ampio spettro o mirati a casistiche più limitate evidenziate da indicatori di possibili anomalie o criticità già oggetto di attenzione al momento dell’iscrizione, con finalità preventiva e con prevalenti effetti di deterrenza dissuasiva, oppure su esposti di terzi, recanti rappresentazioni di determinate fattispecie che si presumono irregolari, con conseguente svolgimento di specifica attività istruttoria, prodromica di un eventuale procedimento sanzionatorio.

Entrambi gli obiettivi si possono perseguire e svolgere sia a distanza, con attività in sede su base informatica (a mezzo di estrattori di dati, di efficienti queries, di archivi territoriali degli iscritti, di consultazione di banche dati pubbliche) e su base informativa (richieste di documenti, dati e notizie agli iscritti), sia presso l’iscritto, con accessi ispettivi in loco e/o audizione personale.

L’Organismo riceve esposti con i quali sono segnalati fatti o comportamenti, tenuti dai soggetti iscritti, ritenuti non corretti; tali comunicazioni sono fonte di informazione utile anche per lo svolgimento delle attività di vigilanza e possono concorrere a modificare o reprimere comportamenti scorretti o pratiche irregolari.

 

Per l’invio degli esposti e segnalare un abusivo clicca qui 

agenti = Agenti in attività finanziaria che promuovono e concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste italiane;

agenti IP = agenti nei servizi di pagamento, ossia coloro che sono iscritti nella sezione speciale dell’Elenco degli agenti in attività finanziaria che promuovono e concludono contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari;

agenzia = agenzia in attività finanziaria, ai sensi dell’art. 128-quater del TUB;

albo dei mediatori creditizi tenuto dalla Banca d’Italia = albo previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374;

D.Lgs. n. 58/1998 = Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

D.Lgs. n. 141/2010 = Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

Elenchi = gli Elenchi gestiti dall’OAM in cui sono tenuti ad iscriversi gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi;

elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto da Banca d’Italia = albo previsto dall'art. 16 della L. 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dall'art. 17 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262;

mandato = mandato di agenzia in attività finanziaria, ovvero mandato di agenzia nei servizi di pagamento;

mediatori = mediatori creditizi che mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti al titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

mediazione = mediazione creditizia, ai sensi dell’art. 128-sexies del TUB;

MEF = Ministero dell’Economia e delle Finanze;

OAM = l’Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi ai sensi dell’art. 128-undecies del D.Lgs. n. 385/1993;

Organismo = l’Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi ai sensi dell’art. 128-undecies del D.Lgs. n. 385/1993 (OAM);

PEC = posta elettronica certificata;

periodo transitorio = periodo di tempo di cui hanno potuto beneficiare i soggetti iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e nell’albo dei mediatori creditizi tenuti dalla Banca d’Italia per presentare istanza d’iscrizione nei “nuovi“ Elenchi OAM;

polizza = polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi;

Regolamento = Regolamento interno OAM;

requisiti di onorabilità = Non possono essere iscritti negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui, rispettivamente, agli artt. 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del TUB, non possono operare per conto degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, non possono essere iscritti nella sezione speciale dell’Elenco degli agenti riservata agli agenti nei servizi di pagamento di cui all’art. 128-quater, comma 6, del TUB, non possono operare per conto di quest’ultimi, coloro che:

  • si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; 

  • sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; 

  • sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

    • a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

    • a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

    • a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;

    • alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Non possono essere altresì iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.

servizi di pagamento = i servizi di pagamento come definiti agli artt. 1, comma 1, lett. b), e 2, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

tassa = tassa di concessione governativa prevista dal D.P.R. 26.10.1972, n. 641;

TUB = Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

 

Prot: DT 65338 - 12/09/2013 - Mediatore creditizio 

 

Prot: DT 24550 - 27/03/2013 - Quesiti normativi concernenti il d.lgs. 13 agosto 2010, n.141 e ss. mm. 

 

Prot: ID 1269499 - 12/03/2013 - Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni - ulteriori chiarimenti in merito all’entrata in vigore di alcune disposizioni. 

 

Prot: DT 100579 - 21/12/2012 - Intermediari del credito – Quesiti. 

 

Prot: DT 100578 - 21/12/2012 - Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione alle società di mediazione da parte di soggetti non iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. 

 

Prot: DT 95384 - 04/12/2012 - art. 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – promozione, collocamento e conclusione di un contratto di conto corrente da parte di un agente in attività finanziaria. 

 

Prot: DT 85076 - 30/10/2012 - decreto legislativo 141/2010 e successive modificazioni – chiarimenti in merito all’entrata in vigore di alcune disposizioni.

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