Parte la consultazione OAM sulle linee guida per il calcolo delle nuove sanzioni, anche pecuniarie, che l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi potrà irrogare in base al decreto legislativo anti-riciclaggio: le osservazioni al documento, disponibile sul sito OAM, dovranno essere presentate, dalle parti interessate, entro e non oltre il 4 luglio prossimo all’indirizzo di posta elettronica: consultazione.pubblica@organismo-am.
IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DAL D.LGS N.90
Presupposto delle linee guida il nuovo sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs n.90 del 2017 che verrà applicato dall’OAM ma i cui proventi affluiranno al bilancio dello Stato. Vengono comunque mantenuti gli attuali strumenti del richiamo e della sospensione (con un minimo di 10 giorni anziché 6 mesi) o della cancellazione. In particolare è prevista la sanzione pecuniaria da cinquecento a cinquemila euro nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da mille euro al 10% del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. La norma prevede che se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Se il soggetto con un’azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.
Si prevede che nella determinazione della sanzione l’OAM terrà conto di ogni circostanza e in particolare della gravità e la durata della violazione; del grado di responsabilità; della capacità finanziaria del responsabile della violazione; dell’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile; dei pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione; del livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'Organismo; delle precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito; delle potenziali conseguenze sistemiche della violazione; delle misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.
LE LINEE GUIDA
Obiettivo delle linee guida, spiega l’OAM nel documento in consultazione, è assicurare ai potenziali destinatari dei provvedimenti sanzionatori trasparenza e conoscibilità dei criteri utilizzati dall’Organismo, nell’ambito dell’esercizio della propria discrezionalità. In particolare l’OAM si impegna a garantire la proporzionalità fra le contestazioni accertate e le sanzioni in concreto applicate: la gamma di misure previste dall’articolo 8 del D.lgs. n. 90 del 2017 è infatti sufficientemente ampia da consentire una reale valutazione degli aspetti relativi al caso concreto, tenendo conto della lesività dei singoli comportamenti per la stabilità, l’integrità e la reputazione dell’intero settore dell’intermediazione del credito.Le sanzioni pecuniarie diventeranno lo strumento sanzionatorio ordinario mentre il richiamo e la sospensione o cancellazione avranno un’applicazione residuale riservata, rispettivamente, ai casi di minore o maggiore gravità. Con riferimento ai procedimenti sanzionatori in corso l’Organismo specifica che si applicherà la disciplina più favorevole al destinatario della sanzione nel rispetto dei principi emersi in sede di giurisprudenza europea.
Di seguito, le linee guida poste in consultazione.
CALCOLO DELL’IMPORTO BASE DELLA SANZIONE PECUNIARIA E DELLA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE.
Persone fisiche
L’importo sarà determinato moltiplicando il valore individuato tra il minimo (500 euro) ed il massimo (5.000 euro) edittale, determinato in funzione della gravità dell’infrazione, per la durata della stessa.
Persone giuridiche
L’importo sarà determinato moltiplicando la percentuale del fatturato (al netto dell’IVA e delle altre imposte direttamente legate ai contratti) determinato in funzione della gravità dell’infrazione, per la durata della stessa. L’ammontare sarà ricompreso tra un minimo (1.000 euro) ed un massimo edittale (10% del fatturato).
Valutazione della gravità e durata della condotta
Gravità
L’Organismo chiarisce che saranno considerate più gravi le condotte che violano le norme della disciplina sull’attività dei Mediatori e degli Agenti in attività finanziaria poste a tutela del consumatore e del mercato, in termini di sicurezza, trasparenza e professionalità degli operatori finanziari.
Durata
Nel valutare la durata, l’Organismo effettuerà un calcolo sul numero di anni nel corso dei quali si è concretizzata la violazione; nel caso in cui la violazione sia perpetrata per frazioni di anno, allora essa sarà calcolata in funzione dei mesi e dei giorni effettivi. Stessi criteri saranno utilizzati per individuare l’entità della sanzione della sospensione nell’ambito della forbice edittale prevista dal D.Lgs (non inferiore a dieci giorni e non superiore ad un anno).
CALCOLO DELL’IMPORTO FINALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA.
L’importo base della sanzione potrà essere incrementato in considerazione di specifiche circostanze che aggravano la violazione (c.d. circostanze aggravanti) o la attenuano, tenendo conto, in questo secondo caso, dell’opera svolta dal soggetto per eliminare o ridurre le conseguenze della violazione (c.d. circostanze attenuanti). Nell’applicazione della sanzione si terrà conto anche della recidiva, qualora vengano commesse più violazioni in momenti diversi nell’arco temporale di un quinquennio. In questi casi, per l’ultima infrazione commessa, sarà di regola comminata una sanzione più grave rispetto a quella applicata in precedenza.
Roma, 28 giugno 2017
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> Linee guida poste in consultazione
Sarà necessario attendere l’emanazione del decreto ministeriale previsto dalla normativa per potere avviare il Registro al quale dovranno iscriversi gli operatori Compro oro. Lo chiarisce, in un avviso al mercato, l’OAM - Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Il decreto legislativo n.92, che entrerà in vigore il 5 luglio prossimo, prevede infatti una precisa tempistica: a partire dal 5 luglio decorreranno infatti i tre mesi entro i quali il Ministero dell’Economia dovrà adottare un apposito decreto con le modalità di invio dei dati e di alimentazione del Registro. Una volta entrato in vigore il decreto ministeriale l’OAM avrà a disposizione altri tre mesi per avviare la gestione del Registro.
Tutte le informazioni necessarie verranno comunque tempestivamente pubblicate sul portale dell’Organismo. Roma, 27 giugno 2017
Roma, 27 giugno 2017
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NOTA BENE
E’ necessario attendere anche per la “REGISTRAZIONE AL PORTALE” dell’OAM come “COMPRO ORO”, finalizzata ad ottenere l’accesso ad una propria e specifica area privata.
Si invitano gli utenti a non utilizzare il servizio di “REGISTRAZIONE” al portale dedicato a figure professionali diverse (AGENTI E MEDIATORI, IMEL/IP COMUNITARI O CAMBIAVALUTE) se non effettivamente interessati a svolgere queste specifiche attività ed utilizzare i servizi OAM loro esclusivamente dedicati.
Tutte le informazioni ufficiali circa l’attivazione dei servizi dedicati ai COMPRO ORO verranno tempestivamente pubblicate su questo portale.
Se hai già utilizzato il servizio “REGISTRAZIONE” per figure professionali diverse dai COMPRO ORO e vuoi richiederne la cancellazione, clicca qui.
Il compenso per la consulenza offerta alla clientela dai mediatori creditizi sul loro fabbisogno finanziario deve rientrare nell’importo comunicato alla banca erogatrice ai fini del calcolo del Taeg (tasso annuo effettivo globale). Lo sottolinea l’OAM in una comunicazione al mercato, per prevenire comportamenti elusivi della normativa in vigore, in violazione degli obblighi di trasparenza nei confronti della clientela.
“Nel mercato degli intermediari del credito – sottolinea infatti l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi nella comunicazione n.16 - sembra progressivamente emergere la prassi secondo la quale il mediatore creditizio propone al cliente, indipendentemente dal servizio di mediazione, una raccomandazione personalizzata, intesa quale consulenza volta all’indagine sul fabbisogno finanziario del cliente e alla traduzione delle sue esigenze nella forma di finanziamento per il medesimo più adeguata, con eventuale descrizione e valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti sul mercato”. Il compenso per tale raccomandazione viene poi calcolato a parte e non comunicato alla banca erogatrice ai fini del calcolo del Taeg.
L’OAM sottolinea invece che tale attività, anche se qualificata formalmente come “raccomandazione personalizzata”, può in realtà essere svolta solo se finalizzata alla ricerca del contatto tra le parti per l’ottenimento del finanziamento. Ne deriva che i mediatori devono comunicare alla banca, ai fini dell’aggiornamento del TAEG, il compenso percepito per il servizio di consulenza, comprensivo di quello relativo all’attività di “messa in relazione”.
La prassi contraria, consistente nel frazionamento dei compensi (uno per l’attività di messa in contatto, l’altro per la raccomandazione personalizzata) comunicando alla banca solo il primo, è infatti elusiva degli obblighi di trasparenza nei confronti del cliente.
Roma, 10 maggio 2017
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E’ preferibile che gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi utilizzino, nella conservazione della documentazione trasmessa dai collaboratori per le offerte “fuori sede”, la forma cartacea. Lo afferma l’OAM in una comunicazione al mercato, sottolineando che l’Organismo valuta favorevolmente ogni iniziativa da parte degli intermediari del credito volta a promuovere questa procedura di acquisizione di documenti.
La forma cartacea assicura infatti alla documentazione il valore di fonte attendibile e di prova giuridicamente rilevante, a tutela degli intermediari stessi.
Nonostante la progressiva digitalizzazione in corso, chiarisce l’OAM, la conservazione della documentazione in formato originale rappresenta il presidio più efficace per il contenimento del rischio e la prevenzione dei reati. Viene così agevolato lo sviluppo di un mercato dell’intermediazione del credito più sicuro e trasparente, garantendo una maggiore certezza sia per i consumatori sia per gli operatori del settore.
A prescindere dal sistema di archiviazione dei documenti prescelto, l’OAM vigila comunque affinché la documentazione trasmessa agli intermediari del credito dai collaboratori che esercitano attività di “offerta fuori sede” sia correttamente conservata, in termini di autenticità, integrità, affidabilità e leggibilità.
Roma, 3 maggio 2017
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Oltre seimila soggetti da controllare per verificare se siano ancora in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, verifiche sul rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale per almeno duemila operatori (circa il 25% degli iscritti negli Elenchi), attenzione alta sulla distribuzione dei prodotti “fideiussioni e garanzie”, emessi da intermediari bancari e/o finanziari non abilitati al rilascio delle stesse: sono alcune delle direttrici sulle quali si muove il programma annuale di Vigilanza dell’OAM per l’anno in corso, approvato dall’Organismo.
L’Ufficio di Vigilanza, che sui requisiti di onorabilità e professionalità opererà in stretta collaborazione con l’Ufficio Elenchi, rafforzerà l’informativa agli iscritti per prevenire comportamenti irregolari sul fronte delle fideiussioni.
Per rafforzare la lotta all’abusivismo è stata inoltre predisposta una serie di indicatori-sentinella, utili a individuare possibili situazioni di illegalità.
Proseguiranno i controlli relativi alla distribuzione di finanziamenti mediante cessione del quinto dello stipendio per contrastare la prassi, vietata, di offrire alla clientela, in sede di rinnovo di operazioni di finanziamento rientranti in questa tipologia, direttamente o per interposta persona, un servizio accessorio di recupero degli oneri non maturati del finanziamento estinto.
Nei controlli per individuare il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute per l’iscrizione negli Elenchi gestiti dall’Organismo si procederà con una previa messa in mora da parte dell’Ufficio Elenchi e al successivo avvio della procedura sanzionatoria.
Anche nel 2017 l’OAM si avvarrà, sul fronte ispettivo, della collaborazione Enasarco, con la quale metterà a punto ispezioni mirate.
Roma, 30 marzo 2017
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Intensificazione dell’attività di controllo finalizzata a garantire la trasparenza per il consumatore e per le imprese; lieve riduzione del numero degli iscritti, legata anche ai provvedimenti di cancellazione dei soggetti privi dei requisiti; aumento dei mandati per la concessione di finanziamenti e di strumenti di pagamento. Sono le principali cifre della relazione OAM 2016, approvata dal Comitato di gestione dell’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, presieduto da Antonio Catricalà. Dalla relazione emerge anche un incremento significativo di dipendenti e collaboratori operanti nel settore.
VIGILANZA RAFFORZATA E LOTTA ALL’ABUSIVISMO
L’OAM ha gestito lo scorso anno 2.762 controlli contro i circa 2.000 programmati, che sono sfociati in 1.156 procedure sanzionatorie (638 concluse con l’applicazione di 544 provvedimenti sanzionatori).
Tra le principali criticità riscontrate dall’Ufficio Vigilanza: il mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza nel rapporto di mediazione creditizia (con particolare riferimento alla mancata comunicazione all’intermediario erogante del compenso di mediazione al fine della sua inclusione nel calcolo del TAEG); la distribuzione di prodotti assicurativi standardizzati, non strettamente tarati sull’esigenza della clientela; l’utilizzo, per il contatto con il pubblico, di soggetti non iscritti negli Elenchi tenuti dall'Organismo né segnalati da iscritti come loro collaboratori; l’esercizio di attività per conto di intermediari finanziari/consorzi non abilitati al rilascio del prodotto finanziario “fidejussioni e garanzie”. Su questo fenomeno, particolarmente pericoloso per chi acquista il prodotto nei fatti privo di efficacia, sono state effettuate 158 attività di controllo che hanno portato all’avvio di 55 procedure sanzionatorie e a 21 esposti presso le competenti autorità giudiziarie.
Parallelamente è proseguita l’azione di contrasto al fenomeno dell’abusivismo: nel 2016 l’Organismo ha ricevuto 79 esposti e, a conclusione delle relative istruttorie, ha presentato esposti alle competenti autorità giudiziarie relativi a 33 soggetti. Alle segnalazioni ricevute in materia di abusivismo finanziario si aggiungono i 266 esposti ricevuti da terzi su soggetti iscritti negli elenchi.
Rilevante anche l’attività di controllo su incompatibilità tra il settore finanziario e quello assicurativo e le verifiche sui requisiti di onorabilità dei soggetti iscritti.
Nel 2016 è stato inoltre intensificato il rapporto con le autorità dei paesi d’origine degli agenti che svolgono servizi di pagamento per conto di intermediari comunitari: l’OAM ha trasmesso 15 comunicazioni alle rispettive Autorità concernenti violazioni in materia di antiriciclaggio.
LIEVE CALO DEGLI ISCRITTI MA MANDATI IN AUMENTO
Dai dati della relazione annuale dell’Oam emerge che nel 2016 gli iscritti sono diminuiti, rispetto all’anno precedente, di poco meno del 2,8% (-231 unità) mentre i mandati comunicati risultano complessivamente 20.555, con un aumento di 1.225 unità (il 58% relativo alla concessione di finanziamenti, il restante ai servizi di pagamento).
Relativamente agli iscritti la flessione si è concentrata nel comparto degli Agenti - persone fisiche (- 203 soggetti) mentre aumentano gli Agenti IP – persone giuridiche (+9) che fanno da volano all’aumento del numero di rapporti di dipendenza e di collaborazione: +1.893 su un totale di +1.961 distribuito su tutte le categorie iscritte. In lieve incremento anche i dipendenti e collaboratori dei mediatori creditizi.
La contrazione complessiva va letta anche alla luce dell’intensificazione dei controlli sul mantenimento, da parte degli iscritti, dei requisiti previsti dalla legge: per coloro che ne sono risultati privi l’Organismo ha infatti provveduto alla cancellazione.
Il maggior numero di iscritti si concentra nelle regioni della Lombardia (13,8%), del Lazio (12,5%), della Sicilia (12,3%) e della Campania (11,7%), equivalenti al 50% del totale degli iscritti.
Quanto ai prodotti ‘veicolati’ attraverso la rete degli iscritti all’OAM, nel 2016 si sono registrati importanti aumenti sul numero di mandati per le categorie Credito personale (+416) e Mutui (+228), mentre sono in diminuzione il comparto dei prodotti “Leasing” (-101), la “Ristrutturazione del credito” (-69) e il “Credito finalizzato” (-36). Tra i servizi di pagamento si registrano consistenti aumenti per i mandati aventi a oggetto la promozione del prodotto “Carte di credito e di debito” (+350) e “Incasso e trasferimento fondi e altri servizi di pagamento” (+123) mentre più contenuto risulta l’aumento dei mandati “Money transfer” (+36). In termini percentuale la “Cessione del V dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento” rappresenta, senza particolari variazioni rispetto al 2015 (+74), il prodotto maggiormente presente sul mercato (21%), seguito dal “Credito personale” (14%), “Mutui” (10%) e “Credito finalizzato” (8%).
In tabella l’attività di Vigilanza 2016:
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Sulle commissioni che verranno applicate per la conclusione di un contratto di mutuo i mediatori creditizi devono garantire la massima trasparenza ai consumatori sin dai primi contatti. E’ l’indicazione data dall’Oam, l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, nella Comunicazione n.14 del 2017, per “prevenire prassi anomale o elusive degli obblighi di legge”, previsti dalla nuova disciplina sul credito immobiliare (art.120-decies del TUB).
La Comunicazione sottolinea “l’obbligo per l’intermediario del credito di fornire al consumatore (a fini comparativi), prima dell’avvio del rapporto di intermediazione, una informativa quanto più possibile aderente alla realtà circa l’importo delle commissioni relative alla gamma di prodotti di ciascun finanziatore, che più si attagliano alle esigenze espresse dal consumatore”. Non rispetta dunque lo spirito della legge fornire al consumatore un dato sintetico, rappresentativo di una “media aritmetica” tra le commissioni concordate con i vari intermediari: in fase di avvio del rapporto con il cliente il mediatore dovrà invece indicare un dato comparativo specifico, relativo alle commissioni determinabili sulla base non solo dei costi fissi sostenuti ma anche sulle commissioni concordate con i diversi finanziatori.
La Comunicazione chiarisce che “soltanto le commissioni calcolabili esclusivamente ex post potranno ritenersi escluse dall’informativa che l’intermediario del credito deve fornire al cliente sin dall’inizio del rapporto: il riferimento può essere, a titolo esemplificativo, a quelle provvigioni che attengono a politiche incentivanti concordate tra il finanziatore e l’intermediario, non preventivamente calcolabili poiché non suscettibili di precisa determinazione se non in un momento successivo alla conclusione dei contratti”.
Roma, 23 febbraio 2017
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In caso di mancato ricevimento delle comunicazioni presso la casella di posta elettronica certificata, per cause imputabili al destinatario, le stesse si intendono comunque ricevute
Gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi devono mantenere attiva e funzionante la posta elettronica certificata (PEC): in caso contrario rischiano la cancellazioneperché il possesso di una PEC attiva rappresenta uno dei requisiti per l’esercizio dell’attività richiesti dalla normativa.
Il richiamo arriva dall’OAM, l’ Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, con una comunicazione diretta agli iscritti, nella quale si ricordano i rischi a carico degli i operatori privi della PEC o con una PEC non funzionante.
All’origine del richiamo i risultati delle attività di controllo svolte dalle quali è emerso che molte comunicazioni trasmesse agli iscritti mediante PEC non raggiungono correttamente i destinatari: tra le principali ipotesi di mancata notifica di comunicazioni per cause imputabili al destinatario si è riscontrato “indirizzo non valido” e “casella inibita alla ricezione”.
L’Organismo ricorda che, in base alla normativa regolamentare, in caso di mancato ricevimento delle comunicazioni presso la casella di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le stesse si intendono comunque ricevute.
La regola si applica, a titolo di esempio, alle comunicazioni del provvedimento di iscrizione negli Elenchi e di diniego di iscrizione; alla comunicazione del provvedimento di cancellazione adottato su domanda dell’interessato; all’intimazione alla variazione dei dati contenuti negli Elenchi fino a tutte le comunicazioni relative alle procedure sanzionatorie (avvio, provvedimento sanzionatorio o archiviazione).
Per questo l’Organismo sottolinea come sia importante, per gli iscritti, controllare con la necessaria periodicità la capienza residua della casella di posta elettronica certificata, ed eseguire la procedura di rinnovo della propria casella di posta elettronica certificata prima dell’effettiva scadenza del servizio.
L’OAM procederà alla verifica del rispetto della normativa “riservandosi di avviare ove necessario – conclude la comunicazione - una procedura di cancellazione” per perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.
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