L’Organismo potrà verificarne la veridicità in ogni momento avviando, in caso di attestazioni non veritiere, le iniziative necessarie presso l’Autorità giudiziaria

Per attestare il requisito di onorabilità di iscritti e collaboratori a contatto con il pubblico sarà sufficiente acquisire annualmente un’autocertificazione compilando il modulo disponibile sul sito OAM. Lo chiarisce l’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi in una comunicazione al mercato. La semplificazione procedurale non allenta gli obblighi di controllo a carico degli iscritti che, come previsto dalla normativa, dovranno comunque dotarsi di procedure interne per la verifica dei requisiti di onorabilità dei loro collaboratori. L’Organismo potrà inoltre, in ogni momento, verificare il possesso e la permanenza del requisito stesso.

Nella comunicazione l’OAM ricorda che la dichiarazione sostitutiva, se “fraudolenta o mendace, comporta la responsabilità del dichiarante in sede penale, giustificando le correlate iniziative presso la competente Autorità giudiziaria”.

Qualora l’Organismo, attraverso l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale, accerti la mancanza del requisito per un dipendente/collaboratore, lo comunicherà all’iscritto che entro 10 giorni dovrà rimuovere il soggetto dagli elenchi. Se la mancanza del requisito dovesse invece interessare i soggetti iscritti o, nel caso delle persone giuridiche, quanti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, l’OAM avvierà un procedimento di cancellazione dal relativo elenco.

Resta salva la possibilità per l’interessato di dimostrare l’intervenuta riabilitazione con espressa pronuncia giudiziale.

Nell’ipotesi residuale in cui un iscritto negli elenchi dovesse avere notizia della mancanza del requisito relativamente a un proprio esponente o collaboratore, dovrà comunicarlo tempestivamente all’Organismo effettuando una variazione in area privata e rimuovendo il soggetto. Spetterà all’OAM avviare una specifica attività di controllo e le eventuali iniziative per la rimozione dagli Elenchi del soggetto privo del requisito di onorabilità ove non vi abbiano già provveduto i soggetti stessi.

Roma, 24 settembre 2019

SI PRECISA

OAM: LE AUTODICHIARAZIONI SUL REQUISITO DI ONORABILITÀ NON DEVONO ESSERE INVIATE ALL’ORGANISMO SALVO ESPLICITA RICHIESTA


Le autodichiarazioni sul possesso del requisito di onorabilità dovranno essere conservate dagli iscritti stessi e NON devono essere inviate all’OAM, se non in caso di esplicita richiesta dell’Organismo. Lo chiarisce l’OAM alla luce della comunicazione n. 23/19 del 19 settembre scorso con la quale è stato messo online il modello per l’autodichiarazione.

 

> Scaricare la Comunicazione n. 23/19

> Modulo dichiarazione sostitutiva Onorabilità

> Scarica il Comunicato Stampa

 


Chi deve iscriversi deve invece pagare il contributo di prima iscrizione già previsto dalla Circolare n. 30/18

I Compro oro iscritti al Registro OAM al 31 dicembre 2018 dovranno versare, a partire dal prossimo 15 luglio ed entro il 30 settembre di quest’anno, i contributi relativi al secondo semestre 2019.

 

Lo stabilisce una Circolare OAM che ha fissato il contributo per il 2019 confermando i criteri di determinazione del contributo stesso: quota fissa, differenziata in ragione della natura giuridica dell’operatore e dell’esclusività o meno dell’attività, e quota variabile legata al numero di sedi operative.

 

Non dovranno pagare il contributo gli iscritti al 31 dicembre 2018 che abbiano presentato all’OAM domanda di cancellazione entro il 30 giugno 2019 o per i quali sia in corso, alla medesima data, una procedura di cancellazione d’ufficio. Analogamente non dovrà essere pagato il contributo variabile per la sede operativa/punto vendita per la quale sia stata presentata, entro detto termine, istanza di variazione dati per chiusura della stessa.

 

A prescindere dal versamento del contributo 2019, l’operatore che trasferisca o apra nuove sedi operative dovrà comunicare la variazione e versare le relative quote variabili di 70 euro previste dalla Circolare n. 30. È esente dal pagamento il trasferimento dell’unica sede operativa.

 

Se l’attività da secondaria diventa prevalente ne va data comunicazione all’OAM e va versata la differenza di 20 euro.

 

Gli operatori che si iscriveranno per la prima volta nel 2019 dovranno invece pagare il contributo di prima iscrizione previsto dalla circolare n. 30 dell’OAM; pertanto, gli operatori Compro oro che risultano iscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 16 giugno 2019 non sono tenuti al versamento di ulteriori contributi per l’anno in corso, salvo eventuali variazioni di sede operativa/punto vendita o la trasformazione dell’attività da secondaria a prevalente secondo quanto previsto dalla circolare n. 30/18 (https://www.organismo-am.it/documenti/Circolari/Circolare_n_30.pdf).

Il contributo per gli anni successivi al 2019 sarà determinato dall’Organismo anche in funzione del numero complessivo degli iscritti ed in misura proporzionale alla loro dimensione.

 

In tabella l’ammontare del contributo previsto dalla Circolare.

 

OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO PREVALENTE:

CONTRIBUTO 2019 per iscritti al 31.12.18

PERSONE GIURIDICHE
(Società di persone e Società di capitali)

CONTRIBUTO FISSO: Euro 115,00

+

CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 35,00

per ogni sede operativa già comunicata

PERSONE FISICHE

(ditte individuali)

CONTRIBUTO FISSO: Euro 60,00

+

CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 35,00

per ogni sede operativa già comunicata

Conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE- IT42M0200805181000105318357

 

OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO SECONDARIA:

CONTRIBUTO 2019 per iscritti al 31.12.18

PERSONE GIURIDICHE
(Società di persone e Società di capitali)

CONTRIBUTO FISSO: Euro 105,00

+

CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 35,00

per ogni sede operativa già comunicata

PERSONE FISICHE

(ditte individuali)

CONTRIBUTO FISSO: Euro 50,00

+

CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 35,00

per ogni sede operativa già comunicata

Conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE- IT42M0200805181000105318357

 

Roma, 17 giugno 2019

 

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> Scaricare la Circolare n. 32/19

 


Entro questi limiti può essere considerata attività connessa e strumentale

 

I Mediatori creditizi possono svolgere attività di consulenza anche in forma svincolata e autonoma rispetto all’intermediazione del finanziamento purché si tratti di attività connessa e strumentale. Lo specifica l’OAM, l’Organismo degli Agenti e Mediatori, in una comunicazione al mercato. L’OAM evidenzia come “nel mercato degli intermediari del credito si sia progressivamente diffusa la prassi secondo cui il Mediatore creditizio propone al cliente, indipendentemente dal servizio di mediazione, una attività di consulenza personalizzata volta all’indagine sul fabbisogno finanziario del cliente e alla traduzione delle sue esigenze nella forma di finanziamento per il medesimo più adeguata, in alcuni casi accompagnata anche da una descrizione e valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti sul mercato”. Si tratta di una prassi che si estende anche a settori non esplicitamente previsti dalla normativa vigente, come quello dell’accesso ai finanziamenti agevolati.

 

Per l’OAM tale attività è compatibile con l’attuale quadro normativo in quanto è da considerarsi connessa e strumentale all’attività principale, che resta quella di “procurare o favorire la stipula di un contratto di finanziamento tra le parti (cliente - banca/intermediario finanziario), anche attraverso attività di consulenza”.

 

In ogni caso dovrà essere rispettato l’obbligo di prevalenza dell’attività tipica di mediazione rispetto alla prestazione di servizi di consulenza svincolata. I Mediatori dovranno inoltre ottemperare agli obblighi di trasparenza nei confronti del cliente, qualora l’attività di consulenza si concretizzi nella ‘messa in relazione’ con l’intermediario finanziario, comunicando a quest’ultimo il compenso percepito per il corretto calcolo del Taeg, come già esplicitato nella comunicazione n.16 del 2017.

 

Si tratta di obblighi, precisa l’OAM, che vanno rispettati “anche nella prestazione di servizi cosiddetti di consulenza continuativa prestata al settore “corporate”, finalizzata all’analisi del fabbisogno finanziario dell’impresa cliente e svolta in via prodromica ad agevolare l’ottenimento di uno o più finanziamenti da parte della medesima”.

 

Roma, 31 maggio 2019

 

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Non è sufficiente l’adozione di procedure formali e astratte e occorre un monitoraggio continuo

 

Il sistema di controllo interno di cui, per legge, devono dotarsi i Mediatori creditizi deve essere adeguato alla concreta realtà aziendale e non è sufficiente l’adozione di procedure formali e astratte, di tipo standardizzato, alla quale non seguono azioni di monitoraggio. Lo chiarisce l’OAM, l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, nella comunicazione n.21 al mercato, sottolineando che sul rispetto degli obblighi normativi verranno effettuate adeguate verifiche.

 

L’Organismo sottolinea l’importanza dell’adozione dei sistemi di controllo che “trova la propria ratio nella tutela del consumatore e nel corretto funzionamento del mercato di riferimento, nel caso di specie quello dell’intermediazione creditizia, essendo quest’ultima strettamente correlata al contenimento dei rischi reputazionali, operativi e legali”.

 

Dall’attività di vigilanza è invece emersa – scrive l’Organismo – “la frequente rilevazione di situazioni di inadeguatezza o carenza di effettività dei sistemi di controllo”.

 

In base al principio di proporzionalità il sistema di controllo deve invece essere adeguato alla complessità organizzativa, dimensionale e operativa del singolo mediatore e non è sufficiente un numero di collaboratori a contatto del pubblico limitato per giustificare controlli meno articolati. Occorre invece tenere conto, solo a titolo di esempio, della tipologia dei prodotti creditizi intermediati e della struttura organizzativa nel suo complesso, tenendo presente gli strumenti informatici utilizzati in grado di consentire il raggiungimento di una più ampia platea di consumatori.

 

I presidi organizzativi devono quindi consistere sempre nell’istituzione di una funzione di controllo di secondo livello (compliance e risk management), di una funzione di terzo livello (internal audit) se il numero di collaboratori a contatto con il pubblico è superiore a 20 e, in tutti i casi, di una funzione di antiriciclaggio, unitamente alla nomina dei relativi responsabili. Va inoltre predisposta una Relazione sui requisiti organizzativi effettivamente riferita alla concreta realtà aziendale e accompagnata da report periodici di verifica svolti dalla società.

 

L’OAM ricorda in proposito le nuove disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia che prevedono, anche per i Mediatori creditizi, l’obbligo di assicurare nel continuo la corretta individuazione del target market per ciascuna tipologia di prodotto e la sua coerenza al profilo del cliente, attraverso l’adozione di idonee procedure e l’incremento, nei collaboratori, dei livelli di conoscenza del mercato di riferimento, di competenza e di capacità.

 

Nell’ambito dei presidi in materia di controlli interni l’Organismo richiama anche l’applicazione al settore delle procedure di gestione dei reclami per il settore degli strumenti finanziari e per il settore bancario, previsto dai nuovi orientamenti delle Autorità europee di Vigilanza varati alla fine del mese di luglio 2018.

 

Roma, 22 maggio 2019

 

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L’assemblea dei soci dell’OAM, l’Organismo Agenti e Mediatori, ha deliberato oggi la trasformazione dell’Organismo da associazione di diritto privato senza scopo di lucro in fondazione. Il nuovo statuto dovrà ora essere approvato dal Ministero dell’Economia, sentita la Banca d’Italia.


“Ringrazio l’assemblea – ha dichiarato il presidente dell’OAM Antonio Catricalà – per lo spirito di responsabilità dimostrato approvando una modifica che rafforza l’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo”.


Roma, 10 maggio 2019


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La richiesta di audizione personale dovrà essere presentata tramite un apposito modulo pubblicato sul sito


È in vigore da oggi il nuovo Regolamento integrativo sulle procedure sanzionatorie per le violazioni accertate dall’Organismo Agenti e Mediatori. Nel testo è stato inserito l’art.8-bis in base al quale la competenza per la violazione relativa al mancato pagamento dei contributi è affidata in via esclusiva all’Ufficio Elenchi fino alla fase di proposta al Comitato di Gestione.


Previste anche nuove modalità per le audizioni personali: in particolare l’istanza di audizione deve essere trasmessa utilizzando l’apposito modulo presente sul portale dell’OAM, nel quale sono indicate anche le modalità di invio all’Ufficio Affari Legali. Le richieste presentate con modalità differenti non sono prese in esame. Eventuale documentazione cartacea a supporto delle tesi difensive dovrà essere inviata tramite PEC entro i 10 giorni successivi alla data di audizione.


Il Regolamento sarà applicabile alle procedure sanzionatorie avviate a partire da oggi.


Roma, 15 aprile 2019


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> Scarica il nuovo Regolamento integrativo
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Nella relazione sull’attività svolta lo scorso anno il primo bilancio del numero di Compro oro presenti nel Registro gestito dall’Organismo


Maggiore attenzione alle regole del settore unita alla ricerca di nuove aree di business nell’ambito di mercati sempre più concorrenziali, accompagnata da una stabilizzazione del comparto: è la fotografia dell’attività di Agenti e Mediatori che emerge dall’analisi dei dati contenuti nella Relazione dell’OAM relativa al 2018, approvata dal Comitato di gestione. Lo scorso anno su oltre ottomila controlli sono stati varati 860 procedimenti sanzionatori mentre le cancellazioni sono state 52.


Aumentano gli iscritti, raddoppiati in 5 anni i collaboratori


Complessivamente la popolazione degli iscritti all’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, presieduto da Antonio Catricalà, è aumentata del 3%, un incremento doppio rispetto a quanto registrato alla fine del 2017 rispetto all’anno precedente, arrivando a 8.552 soggetti. La categoria trainante è rappresentata dagli Agenti nei servizi di pagamento persone fisiche, per la quale si è assistito ad un deciso incremento, in linea con quanto accaduto l’anno precedente. Sostanzialmente stabili le iscrizioni alle altre categorie, con l’eccezione di una lieve diminuzione degli Agenti nei servizi di pagamento persone giuridiche. Al di là del numero di iscritti, i dati indicano una maggiore stabilità del settore nell’ultimo triennio: oltre il 65% dei soggetti è infatti iscritto da più di tre anni (il 71% degli Agenti persona fisica, il 66% di quelli persona giuridica ed il 69% dei Mediatori). Fa eccezione la categoria degli Agenti di istituti di pagamento dove la percentuale di soggetti iscritti prima del 2015 è del 33% per le persone fisiche e 34% per le persone giuridiche.



Percentuale Iscritti per 1° anno di iscrizione


Diffuso in modo trasversale l’incremento del numero dei collaboratori, costantemente aumentato dal 2013 ad oggi, passando da 7.887 a 14.814 (+88%).


In crescita anche i mandati comunicati dagli iscritti che, a fine 2018, erano pari a 22.632, con un aumento, rispetto al 2017, di 1.178 unità (+5%), principalmente relativi ai servizi di pagamento (54%). I mandati relativi alla “cessione del V dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento” sono in crescita (+144) e continuano a rappresentare il prodotto maggiormente presente sul mercato (20%), seguito dal “Credito personale” (15%), dai “Mutui” (10%), “Credito finalizzato” (7%) e “Leasing autoveicoli e aeronavali” (7%).


Si intensifica la vigilanza e aumenta il rispetto delle regole

L’attività di vigilanza, che nel 2018 si è sostanziata in 8.328 controlli (ai 7.597 rispetto ai 7.395 stimati se ne sono aggiunti oltre 700 relativi all’anno 2017), offre l’immagine di una categoria sempre più attenta, anche grazie al confronto con gli uffici, al rispetto delle regole: le procedure sanzionatorie avviate sono state 1.638 di cui 1.045 si sono concluse con l’applicazione di 860 provvedimenti sanzionatori e 185 con provvedimenti di archiviazione. Le procedure di cancellazione concluse sono state 139 ma solo 52 hanno portato all’effettiva cancellazione dell’iscritto per perdita dei requisiti o inattività superiore all’anno.



Attività Ufficio Vigilanza – situazione al 31 dicembre 2018


L’analisi della tipologia dei provvedimenti sanzionatori, decisi dall’Organismo su proposta dell’Ufficio legale, conferma la logica ‘dissuasiva’ della sanzione unita alla correzione dei comportamenti non in linea con la normativa: su 860 provvedimenti, 617 sono consistiti nel richiamo scritto, 214 sono sfociati nella sanzione massima della cancellazione (con particolare riguardo al mancato pagamento del contributo di iscrizione), 27 in sanzioni pecuniarie e 2 nella sospensione.



Procedure sanzionatorie – situazione al 31 dicembre 2018


Va nella stessa direzione il ricorso allo strumento della raccomandazione utilizzato dall’Ufficio di Vigilanza quale metodo di moral suasion nei confronti degli iscritti affinché sanino irregolarità non immediatamente sanzionabili ma che potrebbero, se non immediatamente corrette, costituire una violazione della normativa.


Prosegue la lotta all’abusivismo


È proseguito anche nel 2018 il contrasto all’esercizio abusivo di attività finanziaria: l’Organismo ha ricevuto segnalazioni relative a 76 soggetti, anche da parte di altre Autorità di vigilanza. Complessivamente, sulla base della successiva verifica, sono stati presentati 14 esposti alle procure della Repubblica, anche a seguito delle ispezioni OAM e Enasarco. Lo scorso anno sono stati rinviati a giudizio 11 soggetti e l’Organismo si costituirà parte civile nei relativi procedimenti, come già avvenuto nel 2018 per altri 5 procedimenti.


Iscritti al Registro 3.103 Compro oro


Nel 2018 l’OAM, in attuazione della normativa, ha istituito il Registro dei Compro oro al quale, al 31 dicembre 2018, sono risultati iscritti 3.103 Operatori, equamente distribuiti tra persone fisiche e giuridiche. Si tratta di un dato suscettibile di incremento visto che l’Organismo continua a ricevere istanze di iscrizioni. Dalle dichiarazioni ricevute dai richiedenti l’iscrizione, il 56% degli iscritti svolge operazioni di compro oro in via “prevalente” mentre i restanti in via “secondaria”.


Al seguente indirizzo è possibile consultare la Relazione annuale sulle attività svolte nel 2018 e piano di attività per il 2019:
https://www.organismo-am.it/relazione-annuale


Roma, 25 marzo 2019


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> Accedi alla sezione Relazioni annuali




SI RAFFORZA LA COLLABORAZIONE NELLA LOTTA ALL’ABUSIVISMO FINANZIARIO E AL RICICLAGGIO.


Il Presidente dell’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) Prof. Antonio Catricalà e il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, Gen. D. Umberto Sirico, hanno sottoscritto oggi un Protocollo d’Intesa volto a promuovere reciproche forme di coordinamento, oltre che un costante interscambio di dati, notizie e informazioni utili per le attività di rispettiva competenza.


L’OAM è competente, in via esclusiva ed autonoma, alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria, dei money transfer, dei mediatori creditizi, dei cambiavalute, degli operatori compro oro e in futuro, non appena saranno emanati i previsti provvedimenti di rango secondario, dei soggetti che esercitano le attività di conversione di valute virtuali in quelle aventi corso legale, cd exchanger.


In questa ottica, le descritte sinergie perseguono l’obiettivo di orientare, in ossequio all’approccio basato sul rischio, le attività della Guardia di Finanza, a tutela della prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, verso gli operatori che presentano maggiori indici di anomalia in ordine al possibile coinvolgimento in attività illecite.


Contestualmente, gli stessi rapporti di partenariato consentiranno di agevolare l’individuazione di eventuali condotte abusive poste in essere da soggetti che operano nel settore dell’intermediazione finanziaria e della prestazione dei servizi di pagamento, in assenza dei prescritti regimi autorizzatori.


In prospettiva, tenuto conto dei profili di rischio associati all’utilizzo delle valute virtuali, assumeranno indubbia valenza strategica le osmosi informative sull’operatività delle piattaforme attraverso cui è possibile la conversione delle criptovalute in denaro avente corso legale.


Roma, 22 Marzo 2019


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Il Comitato di Gestione dell’OAM ha preso atto delle dimissioni presentate dal componente Andrea Ciani ringraziandolo per il fondamentale contributo dato all’Organismo Agenti e Mediatori fin dall’avvio dell’attività nel 2011.
A Ciani vanno gli auguri di tutto il Comitato per un sempre più brillante futuro professionale.


Roma, 1° febbraio 2019


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