Dovranno essere versati entro il 28 febbraio del prossimo anno i contributi di rinnovo a carico degli iscritti OAM. Lo stabilisce una circolare dell’Organismo, che ha di recente ridotto l’ammontare dei contributi per gli agenti persone fisiche e per i dipendenti e collaboratori delle società di capitale.

In particolare sono tenuti al versamento dei contributi, sia fisso che variabile, i soggetti che risultano iscritti negli Elenchi alla data del 1° gennaio 2018. Coloro che presentano istanza di iscrizione negli Elenchi a partire dal 1° gennaio 2018 dovranno invece versare i contributi al momento della presentazione dell’istanza stessa.

È esonerato dal pagamento chi si sia iscritto negli Elenchi dopo il 1° novembre 2017, (effettuando i relativi versamenti) o presenti istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2018. Analogamente non dovrà essere versato il contributo variabile per dipendenti e collaboratori qualora il dipendente sia stato comunicato all’Organismo dopo il 1° novembre 2017, versando il relativo contributo variabile, o la cessazione del rapporto di lavoro venga comunicata entro il 28 febbraio 2018.

Nel caso in cui un dipendente o collaboratore instauri, nel corso dell’anno 2018, un nuovo rapporto di collaborazione con un altro soggetto iscritto in uno degli Elenchi, quest’ultimo deve darne immediata comunicazione all’Organismo e versare il relativo contributo.

I contributi dovranno essere versati anche dai soggetti “non autorizzati ad operare”.

Nelle tabelle che seguono l’ammontare dei contributi di iscrizione per il 2018.


AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA:

Società di capitali

CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB

Società di persone

CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000

Persone fisiche

CONTRIBUTO FISSO: Euro 160


MEDIATORI CREDITIZI:

Società di capitali

CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB


Agenti in attività finanziaria iscritti nell’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI, Agenti in attività finanziaria iscritti nella SEZIONE A – Agenti del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI, Mediatori creditizi iscritti nella SEZIONE B – Broker del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI:

Società di capitali

CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 45
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB

Società di persone

CONTRIBUTO FISSO: Euro 500

Persone fisiche

CONTRIBUTO FISSO: Euro 80


AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO (SEZIONE SPECIALE DELL’ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA):

Società di capitali

CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 45
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB

Società di persone

CONTRIBUTO FISSO: Euro 500

Persone fisiche

CONTRIBUTO FISSO: Euro 80


CAMBIAVALUTE:

Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a).

Euro 65,00

Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b), per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema.

Euro 550,00

Cambiavalute che possiedono sino a cinque sportelli Cambiavalute che possiedono più di cinque sportelli
Contributo annuale previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), dovuto in considerazione delle dimensioni dei cambiavalute. Euro 230,00 Euro 3.700,00


Roma, 5 dicembre 2017



ALLA LUCE DEL PROTOCOLLO FIRMATO IL 27 OTTOBRE SCORSO

 

I mediatori creditizi non convenzionati dovranno rispettare, per la comunicazione del compenso utile al calcolo del tasso annuo effettivo globale e del tasso effettivo globale, tempi e modalità pubblicati dai finanziatori.

 

Lo chiarisce l’OAM, l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, alla luce del Protocollo d’Intesa con l’Associazione Bancaria Italiana e alcune associazioni rappresentative delle società finanziarie e dei mediatori creditizi. Il mancato rispetto della tempistica e della modalità di comunicazione, pubblicate dai finanziatori aderenti all’iniziativa sulle proprie pagine web specificamente dedicate, costituirà violazione delle disposizioni sulla trasparenza, sul cui rispetto l’OAM deve vigilare. Resta ovviamente fermo l’obbligo di comunicare il compenso in tempo utile per consentire al consumatore di conoscere il costo complessivo del finanziamento già dal primo contatto con il finanziatore.

 

L’OAM ricorda che nella sezione dedicata del portale telematico dell’Organismo (Pubblicazioni > mediazione off-line), consultabile presso l’indirizzo www.organismo-am.it/mediazione-offline, sarà pubblicato e progressivamente aggiornato l’elenco dei finanziatori aderenti e il collegamento alle pagine dei siti internet di questi ultimi, contenenti le modalità e tempistiche di comunicazione da ciascuno di essi prescelte per ricevere dai mediatori off-line l’ammontare del compenso di mediazione.

 

Roma, 24 novembre 2017

 

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Riduzione del 10% per i contributi a carico di Agenti persone fisiche e per i collaboratori delle persone giuridiche, nel 2018: lo ha deciso il Comitato di gestione dell’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi che ha rimodulato le quote di iscrizione.

 

La decisione dell’Organismo conferma la gestione strettamente correlata ai costi del bilancio dell’Organismo.

 

Di seguito, in tabella, l’ammontare dei contributi per il 2017 e quello relativo al 2018.

 

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA:

Società di capitali

CONTRIBUTO FISSO 2017:

Euro 2.000

+

CONTRIBUTO VARIABILE 2017:

Euro 100

per ogni dipendente e collaboratore

CONTRIBUTO FISSO 2018:

Euro 2.000

+

CONTRIBUTO VARIABILE 2018:

Euro 90

per ogni dipendente e collaboratore

Società di persone

CONTRIBUTO FISSO 2017:

Euro 1.000

CONTRIBUTO FISSO 2018:

Euro 1.000

Persone fisiche

CONTRIBUTO FISSO 2017:

Euro 180

CONTRIBUTO FISSO 2018:

Euro 160

 

MEDIATORI CREDITIZI:

Società di capitali

CONTRIBUTO FISSO 2017:

Euro 2.000

+

CONTRIBUTO VARIABILE 2017:

Euro 100

per ogni dipendente e collaboratore

CONTRIBUTO FISSO 2018:

Euro 2.000

+

CONTRIBUTO VARIABILE 2018:

Euro 90

per ogni dipendente e collaboratore

 

AGENTI CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO (SEZIONE SPECIALE DELL’ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA):

Società di capitali

CONTRIBUTO FISSO 2017:

Euro 1.000

+

CONTRIBUTO VARIABILE 2017:

Euro 50

per ogni dipendente e collaboratore

CONTRIBUTO FISSO 2018:

Euro 1.000

+

CONTRIBUTO VARIABILE 2018:

Euro 45

per ogni dipendente e collaboratore

Società di persone

CONTRIBUTO FISSO 2017:

Euro 500

CONTRIBUTO FISSO 2018:

Euro 500

Persone fisiche

CONTRIBUTO FISSO 2017:

Euro 90

CONTRIBUTO FISSO 2018:

Euro 80

 

Roma, 22 novembre 2017

 

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Comunicazioni più semplici per la trasmissione dei dati sui compensi dei mediatori non convenzionati a carico dei consumatori

In arrivo dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori crediti (OAM) nuove indicazioni per rafforzare la trasparenza dei costi dei finanziamenti nell’intermediazione creditizia attraverso i mediatori non convenzionati, a tutela del consumatore.
 
Grazie al protocollo d’intesa firmato nei giorni scorsi tra  ABI, OAM – l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi – e tutte le altre Associazioni aderenti (AMA, ASSIFACT, ASSILEA, ASSOFIN, ASSOMEA, ASSOPROFESSIONAL, FIAIP, F.I.M.A.A.) saranno rese più semplici le modalità con le quali i mediatori potranno comunicare il costo del loro compenso, a carico del cliente, al soggetto finanziatore, per consentirgli di includerlo nel TAEG/TEG. L’obiettivo è permettere al consumatore di conoscere subito il costo complessivo del finanziamento una volta messo in contatto con il finanziatore.
 
In particolare il protocollo individua alcune modalità che assicurano la tempestiva e chiara comunicazione ai finanziatori, da parte dei mediatori non convenzionati, delle informazioni sul compenso da questi ultimi percepiti, pur in assenza di relazioni strutturate e continuative tra le parti.
 
L'OAM pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco dei finanziatori aderenti all'iniziativa e il collegamento alle pagine dei siti internet di questi ultimi, contenenti informazioni sulle modalità e tempistiche di comunicazione da ciascuno di essi prescelte per ricevere dai mediatori off-line l'ammontare del compenso di mediazione.
 
Il protocollo di intesa si incardina nella più ampia iniziativa di prevenzione del fenomeno dell’abusivismo nell’intermediazione creditizia avviato dall’OAM, dall’ABI e da tutte le altre Associazioni aderenti.
 
 
Roma, 28 ottobre 2017

 

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Assicurare la proporzionalità fra le contestazioni accertate e le sanzioni in concreto applicate: è l’obiettivo che si è dato l’OAM, l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi che, alla luce del nuovo sistema sanzionatorio entrato in vigore lo scorso 4 luglio, ha varato le linee guide sulle modalità applicative e quantificazione delle sanzioni stesse.

 

Secondo le linee guida, che sono state sottoposte alla consultazione del mercato, l’azione sanzionatoria si muoverà lungo queste direttrici:

  • la sanzione del richiamo sarà applicata nei casi di minore gravità della lesione provocata;
  • le sanzioni pecuniarie saranno tipicamente irrogate a coloro che agiscono in spregio delle norme poste a tutela del consumatore e degli altri soggetti operanti nel mercato del credito e risultano commisurate alla gravità della condotta lesiva posta in essere da parte del soggetto sanzionato;
  • le sanzioni della sospensione e/o cancellazione protratta per cinque anni dall’albo saranno applicate nei casi di maggiore gravità della lesione provocata.

 

Calcolo dell’importo base della sanzione pecuniaria e della sanzione della sospensione

 

Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni pecuniarie l’Organismo, nello stabilire l’importo base della sanzione, effettuerà un calcolo distinto a seconda che il destinatario della medesima sia una persona fisica o una persona giuridica.

 

Nel primo caso: l’importo sarà determinato individuando un valore compreso tra il minimo (500 €) ed il massimo edittale (5.000 €) stabiliti dalla legge; detto importo sarà il risultato di una valutazione in concreto che tenga conto della gravità dell’infrazione, commisurata ai criteri forniti dalla norma.

 

Nel secondo caso: l’importo sarà determinato individuando un valore compreso tra il minimo (1000 €) ed il massimo edittale (10% del fatturato, calcolato al netto dell’IVA e delle altre imposte direttamente legate ai contratti) stabiliti dalla legge; detto importo sarà, anche con riferimento alle persone giuridiche, il risultato di una valutazione in concreto che tenga conto della gravità dell’infrazione, commisurata ai criteri forniti dalla norma. Nella determinazione del ‘quantum’ la valutazione della gravità verrà effettuata in rapporto alla natura dell’infrazione e alla portata lesiva della medesima, tenendo ovviamente anche conto delle circostanze individuate tra quelle tassativamente elencate dalla norma.

 

Gli stessi criteri utilizzati nella quantificazione delle sanzioni pecuniarie verranno applicati per individuare l’entità della sanzione della sospensione nell’ambito della nuova forbice edittale (non meno di 10 giorni, non più di un anno).

 

Calcolo dell’importo finale della sanzione pecuniaria

 

L’importo base della sanzione potrà essere incrementato tenendo conto delle circostanze aggravanti o attenuanti: avrà rilievo, in questo secondo caso, l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione.

 

Nell’applicare la sanzione l’OAM terrà altresì conto della recidiva, intesa come commissione di più violazioni in momenti diversi nell’arco temporale di un quinquennio dalla violazione costituente l’illecito.

 

In questi casi si applicherà, di regola, con riferimento all’ultima infrazione commessa, la sanzione più grave prevista rispetto a quella in precedenza applicata.

 

Roma, 4 agosto 2017


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Parte la consultazione OAM sulle linee guida per il calcolo delle nuove sanzioni, anche pecuniarie, che l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi potrà irrogare in base al decreto legislativo anti-riciclaggio: le osservazioni al documento, disponibile sul sito OAM, dovranno essere presentate, dalle parti interessate, entro e non oltre il 4 luglio prossimo all’indirizzo di posta elettronica: consultazione.pubblica@organismo-am.


IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DAL D.LGS N.90


Presupposto delle linee guida il nuovo sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs n.90 del 2017 che verrà applicato dall’OAM ma i cui proventi affluiranno al bilancio dello Stato. Vengono comunque mantenuti gli attuali strumenti del richiamo e della sospensione (con un minimo di 10 giorni anziché 6 mesi) o della cancellazione. In particolare è prevista la sanzione pecuniaria da cinquecento a cinquemila euro nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da mille euro al 10% del fatturato nei confronti degli iscritti  persone giuridiche. La norma prevede che se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Se il soggetto con un’azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Si prevede che nella determinazione della sanzione l’OAM terrà conto di ogni circostanza e in particolare della gravità e la durata della violazione; del grado di responsabilità; della capacità finanziaria del responsabile della violazione; dell’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile; dei pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione; del livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'Organismo; delle precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito; delle potenziali conseguenze sistemiche della violazione; delle misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.


LE LINEE GUIDA


Obiettivo delle linee guida, spiega l’OAM nel documento in consultazione, è assicurare ai potenziali destinatari dei provvedimenti sanzionatori trasparenza e conoscibilità dei criteri utilizzati dall’Organismo, nell’ambito dell’esercizio della propria discrezionalità. In particolare l’OAM si impegna a garantire la proporzionalità fra le contestazioni accertate e le sanzioni in concreto applicate: la gamma di misure previste dall’articolo 8 del D.lgs. n. 90 del 2017 è infatti sufficientemente ampia da consentire una reale valutazione degli aspetti relativi al caso concreto, tenendo conto della lesività dei singoli comportamenti per la stabilità, l’integrità e la reputazione dell’intero settore dell’intermediazione del credito.Le sanzioni pecuniarie diventeranno lo strumento sanzionatorio ordinario mentre il richiamo e la sospensione o cancellazione avranno un’applicazione residuale riservata, rispettivamente, ai casi di minore o maggiore gravità. Con riferimento ai procedimenti sanzionatori in corso l’Organismo specifica che si applicherà la disciplina più favorevole al destinatario della sanzione nel rispetto dei principi emersi in sede di giurisprudenza europea.


Di seguito, le linee guida poste in consultazione.


CALCOLO DELL’IMPORTO BASE DELLA SANZIONE PECUNIARIA E DELLA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE.


Persone fisiche

L’importo sarà determinato moltiplicando il valore individuato tra il minimo (500 euro) ed il massimo (5.000 euro) edittale, determinato in funzione della gravità dell’infrazione, per la durata della stessa.


Persone giuridiche

L’importo sarà determinato moltiplicando la percentuale del fatturato (al netto dell’IVA e delle altre imposte direttamente legate ai contratti) determinato in funzione della gravità dell’infrazione, per la durata della stessa. L’ammontare sarà ricompreso tra un minimo (1.000 euro) ed un massimo edittale (10% del fatturato).


Valutazione della gravità e durata della condotta

Gravità

L’Organismo chiarisce che saranno considerate più gravi le condotte che violano le norme della disciplina sull’attività dei Mediatori e degli Agenti in attività finanziaria poste a tutela del consumatore e del mercato, in termini di sicurezza, trasparenza e professionalità degli operatori finanziari.

Durata

Nel valutare la durata, l’Organismo effettuerà un calcolo sul numero di anni nel corso dei quali si è concretizzata la violazione; nel caso in cui la violazione sia perpetrata per frazioni di anno, allora essa sarà calcolata in funzione dei mesi e dei giorni effettivi. Stessi criteri saranno utilizzati per individuare l’entità della sanzione della sospensione nell’ambito della forbice edittale prevista dal D.Lgs (non inferiore a dieci giorni e non superiore ad un anno).


CALCOLO DELL’IMPORTO FINALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA.


L’importo base della sanzione potrà essere incrementato in considerazione di specifiche circostanze che aggravano la violazione (c.d. circostanze aggravanti) o la attenuano, tenendo conto, in questo secondo caso, dell’opera svolta dal soggetto per eliminare o ridurre le conseguenze della violazione (c.d. circostanze attenuanti). Nell’applicazione della sanzione si terrà conto anche della recidiva, qualora vengano commesse più violazioni in momenti diversi nell’arco temporale di un quinquennio. In questi casi, per l’ultima infrazione commessa, sarà di regola comminata una sanzione più grave rispetto a quella applicata in precedenza.


Roma, 28 giugno 2017

 

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> Linee guida poste in consultazione

 


PER L’AVVIO DEL REGISTRO NECESSARIO ATTENDERE IL DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA PREVISTO DALLA LEGGE


Sarà necessario attendere l’emanazione del decreto ministeriale previsto dalla normativa per potere avviare il Registro al quale dovranno iscriversi gli operatori Compro oro. Lo chiarisce, in un avviso al mercato, l’OAM - Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Il decreto legislativo n.92, che entrerà in vigore il 5 luglio prossimo, prevede infatti una precisa tempistica: a partire dal 5 luglio decorreranno infatti i tre mesi entro i quali il Ministero dell’Economia dovrà adottare un apposito decreto con le modalità di invio dei dati e di alimentazione del Registro. Una volta entrato in vigore il decreto ministeriale l’OAM avrà a disposizione altri tre mesi per avviare la gestione del Registro.


Tutte le informazioni necessarie verranno comunque tempestivamente pubblicate sul portale dell’Organismo. Roma, 27 giugno 2017


Roma, 27 giugno 2017


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NOTA BENE


E’ necessario attendere anche per la “REGISTRAZIONE AL PORTALE” dell’OAM come “COMPRO ORO”, finalizzata ad ottenere l’accesso ad una propria e specifica area privata.


Si invitano gli utenti a non utilizzare il servizio di “REGISTRAZIONE” al portale dedicato a figure professionali diverse (AGENTI E MEDIATORI, IMEL/IP COMUNITARI O CAMBIAVALUTE) se non effettivamente interessati a svolgere queste specifiche attività ed utilizzare i servizi OAM loro esclusivamente dedicati.


Tutte le informazioni ufficiali circa l’attivazione dei servizi dedicati ai COMPRO ORO verranno tempestivamente pubblicate su questo portale.


Se hai già utilizzato il servizio “REGISTRAZIONE” per figure professionali diverse dai COMPRO ORO e vuoi richiederne la cancellazione, clicca qui.


Prassi contrarie violano gli obblighi di trasparenza nei confronti della clientela

Il compenso per la consulenza offerta alla clientela dai mediatori creditizi sul loro fabbisogno finanziario deve rientrare nell’importo comunicato alla banca erogatrice ai fini del calcolo del Taeg (tasso annuo effettivo globale). Lo sottolinea l’OAM in una comunicazione al mercato, per prevenire comportamenti elusivi della normativa in vigore, in violazione degli obblighi di trasparenza nei confronti della clientela.

Nel mercato degli intermediari del credito – sottolinea infatti l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi nella comunicazione n.16 - sembra progressivamente emergere la prassi secondo la quale il mediatore creditizio propone al cliente, indipendentemente dal servizio di mediazione, una raccomandazione personalizzata, intesa quale consulenza volta all’indagine sul fabbisogno finanziario del cliente e alla traduzione delle sue esigenze nella forma di finanziamento per il medesimo più adeguata, con eventuale descrizione e valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti sul mercato”. Il compenso per tale raccomandazione viene poi calcolato a parte e non comunicato alla banca erogatrice ai fini del calcolo del Taeg.

L’OAM sottolinea invece che tale attività, anche se qualificata formalmente come “raccomandazione personalizzata”, può in realtà essere svolta solo se finalizzata alla ricerca del contatto tra le parti per l’ottenimento del finanziamento. Ne deriva che i mediatori devono comunicare alla banca, ai fini dell’aggiornamento del TAEG, il compenso percepito per il servizio di consulenza, comprensivo di quello relativo all’attività di “messa in relazione”.

La prassi contraria, consistente nel frazionamento dei compensi (uno per l’attività di messa in contatto, l’altro per la raccomandazione personalizzata) comunicando alla banca solo il primo, è infatti elusiva degli obblighi di trasparenza nei confronti del cliente.

Roma, 10 maggio 2017

 

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La copia originale ha valore di prova giuridicamente rilevante. Tutelati maggiormente gli intermediari e i consumatori

E’ preferibile che gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi utilizzino, nella conservazione della documentazione trasmessa dai collaboratori per le offerte “fuori sede”, la forma cartacea. Lo afferma l’OAM in una comunicazione al mercato, sottolineando che l’Organismo valuta favorevolmente ogni iniziativa da parte degli intermediari del credito volta a promuovere questa procedura di acquisizione di documenti.

La forma cartacea assicura infatti alla documentazione il valore di fonte attendibile e di prova giuridicamente rilevante, a tutela degli intermediari stessi.

Nonostante la progressiva digitalizzazione in corso, chiarisce l’OAM, la conservazione della documentazione in formato originale rappresenta il presidio più efficace per il contenimento del rischio e la prevenzione dei reati. Viene così agevolato lo sviluppo di un mercato dell’intermediazione del credito più sicuro e trasparente, garantendo una maggiore certezza sia per i consumatori sia per gli operatori del settore.


A prescindere dal sistema di archiviazione dei documenti prescelto, l’OAM vigila comunque affinché la documentazione trasmessa agli intermediari del credito dai collaboratori che esercitano attività di “offerta fuori sede” sia correttamente conservata, in termini di autenticità, integrità, affidabilità e leggibilità.


Roma, 3 maggio 2017

 

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