Sarà un decreto ministeriale, non ancora varato, a stabilire le modalità con cui gli operatori dovranno comunicare la loro operatività al Ministero dell’Economia. Solo al termine di questo primo censimento verrà avviata la sezione speciale


Non è ancora operativa la sezione speciale del Registro dei Cambiavalute dedicata ai prestatori di servizi per l’utilizzo di valuta virtuali. Lo chiarisce l’OAM, l’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, in relazione ad alcune informazioni presente in Rete, relative a operatori in criptovalute che sarebbero autorizzati dall’Organismo stesso. In particolare l’OAM ricorda che deve ancora essere varato il decreto ministeriale, previsto dalla normativa vigente, finalizzato a dettare le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale saranno tenuti a comunicare, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la loro operatività sul territorio nazionale. Solo al termine di questo primo censimento ed entro termini che saranno stabiliti dallo stesso decreto, l’OAM istituirà la sezione speciale del Registro dei Cambiavalute.

 

Roma, 13 febbraio 2020

 


 

L’Organismo degli Agenti e Mediatori Creditizi, deputato a vigilare sul settore degli intermediari del credito e sul sottostante mercato, esprime forte preoccupazione in merito ai possibili effetti che la nota sentenza (c.d. “Lexitor”) pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea l’11 settembre 2019 potrà generare nell’ambito della disciplina di regolamentazione dei rimborsi anticipati dei finanziamenti.

 

La citata pronuncia ha scardinato una consolidata interpretazione data alla normativa europea di riferimento (Direttiva 2008/48 CE), che aveva indirizzato il legislatore nazionale prima (introducendo l’art. 125-sexies TUB), nonché Banca d’Italia e ABF, a seguire, a ricondurre in due categorie i costi addebitabili al consumatore, seguendo una razionale scomposizione tra costi iniziali, strutturalmente non frazionabili, e costi gestionali legati alla durata del finanziamento, per loro natura ripartibili nel tempo; in caso di estinzione anticipata, solo questi ultimi erano considerati rimborsabili.

 

Con riferimento agli effetti nel nostro ordinamento della sentenza Lexitor, si è rapidamente pronunciata la giurisprudenza di merito: il Tribunale di Napoli infatti, in adesione ad orientamenti già espressi da vari commentatori, ha affermato che la Direttiva 2008/48/CE “non può essere immediatamente applicabile nei rapporti tra privati”.

 

Sia la Banca d’Italia con nota del 04/12/2019, sia il Collegio di Coordinamento ABF con decisione del 17/12/2019 hanno formulato le proprie determinazioni per dare tempestiva attuazione al nuovo criterio restitutorio espresso dalla CGUE.

 

L’Organismo ritiene che la rilettura fornita dalla Corte Europea – la quale considera rimborsabili tutti i costi addebitati, siano essi “up front” o “recurring” – potrebbe causare la fuoriuscita dal mercato di molteplici operatori (in particolare tra gli intermediari del credito) non in grado di assorbire gli effetti del sopravvenuto, inatteso e incerto onere restitutorio.

 

L’applicazione della sentenza ingenererà nuove dinamiche nei rapporti tra intermediari finanziari, intermediari del credito e consumatori, soprattutto nelle modalità di remunerazione dei compensi e di rimborso degli oneri, fino ad oggi disciplinate in Italia con criteri chiari e trasparenti.

 

L’Organismo reputa, inoltre, ipotizzabile una recrudescenza dell’attività abusiva dell’intermediazione del credito e assai probabile l’occultamento dei canali di remunerazione al fine di sottrarre i compensi all’obbligo restitutorio.

 

Quanto sopra, probabilmente, porterà – come già anticipato – ad un riassestamento del mercato con possibile contrazione del numero di operatori coinvolti, ad un incremento dei compensi provvigionali e, soprattutto, maggiori incertezze e opacità per il consumatore, in un settore vitale, delicato e irrinunciabile per l’economia delle famiglie italiane.

 

L’Organismo auspica che il Legislatore e i soggetti istituzionali interessati si attivino per affrontare il problema con inclusiva attenzione verso tutti gli attori coinvolti e con opportuna verifica delle eventuali negative ricadute economiche.

 

Roma, 27 gennaio 2020

 


 

L’Organismo vigilerà, anche con il supporto degli iscritti agli Elenchi, affinché nell’applicazione concreta non si verifichino violazioni alle norme vigenti.


In merito alle notizie sulla bozza di accordo con le banche che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avrebbe predisposto “d’intesa” con l’OAM, l’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi precisa di avere preventivamente esaminato la bozza stessa, richiedendo alcune modifiche che la rendessero rispettosa della normativa vigente. Rileva a tal fine l’inserimento, all’interno della bozza, dei punti 3.2 e 3.3 secondo i quali “in nessun caso l’Ordine e gli Iscritti, in forza del presente Accordo, potranno svolgere qualsiasi attività di segnalazione, mediazione creditizia, promozione, collocamento, intermediazione creditizia o finanziaria o comunque qualsiasi condotta che possa integrare il reato di abusivismo dell’attività di cui all’art. 140 bis TUB. In ogni caso la valutazione e la decisione circa la possibilità di richiedere prodotti e servizi forniti dalla Banca è rimessa in via esclusiva alle PMI. 3.3. Gli Iscritti che si avvarranno del presente Accordo prendono atto e si impegnano affinché l’attività prestata non abbia ad oggetto la valutazione o la presentazione di un singolo prodotto di credito o servizio offerto dalla Banca, né possa consistere nell’illustrazione delle caratteristiche del medesimo, delle sue condizioni contrattuali, delle sue condizioni economiche, tassi, oneri o spese”. Tali elementi, sostanziali e non formali, escludono che l’attività in questione possa in alcun modo rientrare nell’attività riservata al mediatore creditizio, dovendosi l’attività dei commercialisti limitarsi all’analisi della situazione finanziaria. In questo quadro anche il canale ‘dedicato’, previsto dalla bozza d’accordo, va considerato esclusivamente uno strumento tecnico per accelerare la tempistica e consentire alle banche che aderissero all’accordo di applicare condizioni agevolate alle imprese.

L’OAM vigilerà, anche con il supporto degli iscritti agli Elenchi, affinché nella sua concreta applicazione l’accordo non dia luogo a comportamenti penalmente rilevanti che l’Organismo denuncerà immediatamente alle Autorità competenti.


Roma, 13 dicembre 2019

 


DOVRANNO ESSERE VERSATE ENTRO IL 28/02/2020.

Restano invariate le quote di iscrizione agli Elenchi e ai Registri gestiti dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori creditizi). Lo ha stabilito il Comitato di gestione dell’Organismo, con due distinte circolari che fissano al 28 febbraio 2020 la data entro la quale dovranno essere effettuati i relativi versamenti.

Tutti i soggetti interessati dalle circolari che versano il contributo al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione non hanno diritto al rimborso in caso di rigetto o rinuncia all’istanza stessa. Analogamente il contributo non sarà rimborsato in caso di cancellazione, anche se avanzata su richiesta di parte.

Agenti in attività finanziaria; Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento; Mediatori creditizi

La circolare chiarisce che sono tenuti al versamento anche i soggetti che riportano negli Elenchi la dicitura “non autorizzato ad operare”.

I contributi, sia fisso che variabile (quest’ultimo a carico di Mediatori creditizi e Agenti in attività finanziaria società di capitali), andranno versati da coloro che presenteranno istanza di iscrizione a partire dal 1° gennaio 2020 e da coloro che risultano iscritti negli Elenchi al 31 dicembre 2019. Non dovrà invece versare nulla chi sia stato iscritto negli Elenchi dopo il 1° novembre 2019, (avendo effettuato i relativi versamenti) o presenti istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2020.

Anche per il prossimo anno per i Mediatori creditizi e per gli Agenti in attività finanziaria società di capitali è previsto, oltre al pagamento del contributo fisso, il versamento di un contributo variabile per ciascun dipendente e collaboratore di cui l’iscritto si avvale nel corso dell’anno 2020 per il contatto con il pubblico. Se un dipendente o collaboratore nel corso dell’anno 2020 instaura un rapporto con un altro soggetto iscritto agli Elenchi quest’ultimo dovrà comunicarlo all’Organismo e versare il relativo contributo variabile. Il contributo variabile non va invece versato se il dipendente e/o collaboratore è stato comunicato all’Organismo dopo il 1° novembre 2019 (versando il relativo contributo variabile) o se, entro il 28 febbraio 2020, viene comunicata all’Organismo la cessazione del rapporto.

Nelle tabelle che seguono i contributi per i soggetti iscritti agli Elenchi.



AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 160

MEDIATORI CREDITIZI:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB

Agenti in attività finanziaria iscritti nell’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI, Agenti in attività finanziaria iscritti nella SEZIONE A – Agenti del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI, Mediatori creditizi iscritti nella SEZIONE B – Broker del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 45
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 500
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 80

AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO (SEZIONE SPECIALE DELL’ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA):

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 45
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 500
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 80


Cambiavalute

I soggetti che a partire dal 1° gennaio 2020 richiedono l’iscrizione nel Registro dei Cambiavalute dovranno versare un contributo una tantum relativo al costo per la gestione dell’istruttoria della procedura di iscrizione; un contributo una tantum per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema; un contributo annuale determinato in considerazione delle dimensioni del Cambiavalute, valutato in base al numero di sportelli operativi (fino a cinque unità o superiore a cinque unità). Il calcolo va effettuato sulla base del numero di sportelli dichiarati dal soggetto al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro o, se già iscritto, alla data del 31 dicembre 2019.

Non dovranno pagare le quote 2020 i soggetti esercenti l’attività di Cambiavalute iscritti nel Registro dopo il 1° novembre 2019 (avendo effettuato i relativi versamenti) o coloro che presenteranno istanza di cancellazione dal Registro entro il 28 febbraio 2020.

Nelle tabelle che seguono i contributi a carico dei Cambiavalute.
Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a). Euro 65,00
Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b), per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema. Euro 550,00
Cambiavalute che possiedono sino a cinque sportelli Cambiavalute che possiedono più di cinque sportelli
Contributo annuale previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), dovuto in considerazione delle dimensioni dei Cambiavalute. Euro 230,00 Euro 3.700,00


Compro oro

I contributi, fissi e variabili, devono essere versati dagli Operatori Compro oro che presentano istanza di iscrizione nel relativo Registro a partire dal 1° gennaio 2020 o da quanti risultano iscritti al 31 dicembre 2019. Anche per questa categoria è previsto che il contributo non sia dovuto da chi sia stato iscritto nel Registro dopo il 1° novembre 2019, effettuando i relativi versamenti, o presenti istanza di cancellazione dal Registro entro il 28 febbraio 2020. Il contributo variabile non è inoltre dovuto dagli iscritti nel Registro al 31 dicembre 2019, per le sedi operative comunicate all’Organismo dopo il 1° novembre 2019 (ove sia già stato versato il relativo contributo) e per le sedi operative per le quali sia stata comunicata all’Organismo la chiusura entro il 28 febbraio 2020.

I contributi variabili sono commisurati alla natura giuridica, all’esclusività o meno dell’attività svolta e alla complessità organizzativa dell’operatore Compro oro, iscritto o richiedente l’iscrizione. Ai fini del relativo calcolo per “sede operativa” si intende qualsiasi sede/punto vendita/negozio in cui viene svolta l’attività di Compro oro. L’operatore Compro oro iscritto che apra o trasferisca una o più nuove sedi operative è tenuto a comunicare l’avvenuta variazione e a versare contestualmente il contributo variabile pari a 70 euro. Il versamento non va effettuato se il Compro oro ha una sola sede operativa e si limita a trasferirla.

Se l’attività di Compro oro originariamente svolta in via secondaria divenisse prevalente, l’iscritto deve comunicare la variazione e contestualmente versare la differenza tra i diversi contributi previsti, pari a 20 euro.

Nelle tabelle i contributi a carico dei Compro oro.

OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO PREVALENTE:

CONTRIBUTO 2020
PERSONE GIURIDICHE
(Società di persone e Società di capitali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 230
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70
per ogni sede operativa
PERSONE FISICHE
(ditte individuali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 120
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70
per ogni sede operativa

OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO SECONDARIA:

CONTRIBUTO 2020
PERSONE GIURIDICHE
(Società di persone e Società di capitali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 210
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70
per ogni sede operativa
PERSONE FISICHE
(ditte individuali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 100
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70
per ogni sede operativa


Roma, 5 dicembre 2019



Con tre distinte circolari stabilite le quote per tutti gli iscritti a Elenchi e Registri che dovranno essere versate entro il 28 febbraio 2022.


Incentivare il contributo positivo che i giovani possono dare alla professione degli intermediari del credito. Con questo obiettivo l’OAM, l’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, ha deciso di esentare dal pagamento della quota gli Agenti ‘under 30’ che si iscrivono al relativo Elenco (compresa la sezione speciale riservata agli Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento) per l’anno 2022. Analoga esenzione è prevista per i collaboratori e dipendenti nella stessa fascia d’età di Agenti e società di mediazione comunicati nel 2022.


La novità è contenuta in una delle tre circolari, che stabiliscono le quote per tutti gli iscritti a Elenchi e Registri per il 2022: i contributi tornano allo stesso livello del 2020, dopo la riduzione decisa dall’Organismo per il 2021, a causa della pandemia.


La circolare chiarisce, inoltre, che i soggetti nati dal 1992 in poi che hanno ottenuto l’iscrizione all’Elenco Agenti in attività finanziaria tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2021 ed i soggetti che hanno comunicato all’Organismo l’inizio di un rapporto di collaborazione con ‘under 30’, nello stesso periodo sopra richiamato, versando i relativi contributi di iscrizione per il 2021, hanno diritto al rimborso di quanto precedentemente versato.


Per quanto riguarda la restante platea degli iscritti negli Elenchi e Registri alla data del 31 dicembre 2021 dovrà versare i contributi annuali di iscrizione entro il 28 febbraio 2022. Per i soli iscritti negli Elenchi di Agenti e Mediatori, sono tenuti al pagamento anche gli iscritti che riportano la dicitura “non autorizzato ad operare”. Coloro che presenteranno istanza di iscrizione dal 1° gennaio 2022 dovranno versare i contributi di iscrizione al momento dell’istanza stessa. Non devono, invece, versare il contributo di rinnovo per il 2022 i soggetti iscritti dopo il 1° novembre 2021, che abbiano effettuato i relativi versamenti di iscrizione, o coloro che presentino istanza di cancellazione entro il 28 febbraio 2022.


In particolare per gli Agenti in attività finanziaria, gli Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento, i Mediatori creditizi, gli Agenti in attività finanziaria iscritti anche nell’Albo unico dei consulenti finanziari, gli Agenti in attività finanziaria iscritti anche nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), i Mediatori creditizi altresì iscritti nella Sezione B – Broker del RUI, e gli esercenti l’attività di Cambiavalute, i contributi (https://www.organismo-am.it/documenti/Circolari/Circolare_38_21.pdf) sono così stabiliti:


AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 160

MEDIATORI CREDITIZI:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB

Agenti in attività finanziaria iscritti nell’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI, Agenti in attività finanziaria iscritti nella SEZIONE A – Agenti del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI, Mediatori creditizi iscritti nella SEZIONE B – Broker del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 45
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 500
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 80

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO (SEZIONE SPECIALE DELL’ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA):

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 45
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 500
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 80

SOGGETTI ESERCENTI L’ATTIVITÀ DI CAMBIAVALUTE:

Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a). Euro 65
Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b), per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema. Euro 550
Cambiavalute che possiedono sino a cinque sportelli Cambiavalute che possiedono più di cinque sportelli
Contributo annuale previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), dovuto in considerazione delle dimensioni dei Cambiavalute. Euro 230 Euro 3.700

Una seconda circolare (https://www.organismo-am.it/documenti/Circolari/Circolare_39_21.pdf) stabilisce le quote di iscrizione per gli operatori Compro oro nella seguente misura:


OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO PREVALENTE:

CONTRIBUTO 2022
PERSONE GIURIDICHE
(Società di persone e Società di capitali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 230
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70
per ogni sede operativa
PERSONE FISICHE
(ditte individuali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 120
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70
per ogni sede operativa

OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO SECONDARIA:

CONTRIBUTO 2022
PERSONE GIURIDICHE
(Società di persone e Società di capitali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 210
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70
per ogni sede operativa
PERSONE FISICHE
(ditte individuali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 100
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70
per ogni sede operativa

Come si evince dalla tabella i contributi devono essere corrisposti in considerazione della natura giuridica, dell’esclusività o meno dell’attività svolta e della complessità organizzativa dell’Operatore Compro Oro iscritto o richiedente l’iscrizione.

Con una terza circolare (https://www.organismo-am.it/documenti/Circolari/Circolare_40_21.pdf) sono infine stabiliti i contributi a carico degli Agenti che prestano nel territorio della Repubblica italiana servizi di pagamento per conto di Istituti di moneta elettronica o Istituti di pagamento comunitari, nella misura indicata dalla tabella che segue:



AGENTI CHE PRESTANO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERVIZI DI PAGAMENTO PER CONTO DI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA O ISTITUTI DI PAGAMENTO COMUNITARI

Somma una tantum ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), dovuta dal punto di contatto centrale ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Circolare OAM n. 18/14. Euro 1.250
Contributo ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), dovuta dal punto di contatto centrale ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Circolare OAM n. 18/14. Euro 0,45


Roma, 30 novembre 2021



Pubblicata la circolare che chiarisce le modalità formative, per iscritti e collaboratori, che saranno operative dal 1° gennaio 2020.


Per rispettare correttamente l’obbligo di formazione professionale, gli iscritti agli elenchi di Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi e i loro collaboratori dovranno frequentare in aula o con modalità equivalenti (videoconferenza ed e-learning), tutte le 60 ore formative previste per il biennio, comprese le 15 ore minime annue; le scuole di formazione frequentate dovranno inoltre essere in possesso di certificazioni aggiornate. Sono i chiarimenti, operativi dal 1° gennaio 2020, contenuti in una circolare dell’OAM, l’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. La circolare, approvata il 30 ottobre scorso, aggiorna così le precedenti disposizioni in materia.

Roma, 14 novembre 2019

 

> Scarica il Comunicato Stampa

> Scarica la Circolare n. 19/14 aggiornata e modificata al 30/10/2019

 


Gratuito e aggiornato, permette a chi vuole sostenere gli esami per accedere alla professione di agente, mediatore o collaboratore, di testare il proprio grado di preparazione. Tra le tante funzionalità l’indicazione, fornita dal sistema, delle materie nelle quali si è meno preparati.


È disponibile da oggi, sul sito dell’OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi di Agenti e Mediatori – il simulatore delle prove d’esame e valutativa, previste per chi vuole lavorare nel settore della mediazione creditizia.

Lo scopo del simulatore è quello di agevolare i futuri iscritti OAM e i loro collaboratori nella preparazione alle prove previste dalla normativa, fornendo uno strumento in grado di misurare il livello di preparazione sulle materie rilevanti per le attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.

L’applicazione per simulare le prove, gratuita e direttamente curata dall’Organismo, offre ai potenziali candidati massima accessibilità, certezza sulla correttezza dei quesiti e sulla loro distribuzione ponderata in base alle materie, e sicurezza sull’esattezza delle risposte date, con un immediato aggiornamento in caso di novità normative o regolamentari. Al termine di ogni sessione di ‘allenamento’ l’applicazione indica, in caso di risposte errate, quali sono le materie che occorre studiare di più.

Per favorire il conseguimento delle idoneità, il simulatore offre inoltre informazioni per preparare i potenziali candidati ad affrontare gli aspetti logistici e informatici connessi o propedeutici allo svolgimento delle prove.

Roma, 12 novembre 2019

 

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Comunicazione al mercato dell’Organismo per tutelare la clientela


I Mediatori creditizi che operano via internet devono rispettare gli obblighi di trasparenza imposti dalla legge mettendo a disposizione della clientela, anche tramite lo stesso canale, la documentazione prevista. Lo chiarisce l’OAM, l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, in una comunicazione al mercato. L’obbligo riguarda innanzitutto la documentazione relativa all’informativa precontrattuale sulla mediazione creditizia, quella relativa ai prodotti o servizi presentati, e la Guida illustrativa sui prodotti offerti se prevista: non è sufficiente che i documenti siano presenti sul sito ma occorre che il mediatore adotti meccanismi in grado di garantire l’effettiva presa visione da parte del cliente in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato all’offerta o al contratto. A titolo esemplificativo potrebbero essere inseriti blocchi informatici che impediscano la prosecuzione del processo di illustrazione e di offerta qualora l’utente non effettui il download della documentazione.


Il contratto di mediazione creditizia dovrà invece essere comunque fornito al cliente anche in forma cartacea o su altro supporto durevole, utilizzando se necessario la posta elettronica ma garantendo che il contratto sia debitamente firmato.


Analogamente e limitatamente al settore del credito immobiliare ai consumatori, il Mediatore creditizio che opera via internet può mettere a disposizione del cliente il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), la cui consegna deve comunque essere assicurata dal finanziatore prima della stipula del contratto. Restano ovviamente fermi gli obblighi, per il Mediatore creditizio, di comunicare al finanziatore il compenso percepito dal cliente, e al cliente la percezione di un eventuale compenso da parte del finanziatore, anche quando non sono previsti oneri aggiuntivi ai costi complessivi del finanziamento.

Roma, 11 novembre 2019

 

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> Scarica la Comunicazione n.24/19

 


Stabilita la procedura per le sanzioni relative alla mancata o tardiva comunicazione della variazione dei dati. Garantito un ampio contraddittorio per le parti e tutelato il diritto alla difesa


È in vigore da oggi, per gli operatori compro oro, il regolamento sanzionatorio relativo alle violazioni per la mancata o tardiva comunicazione all’OAM (Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi) della variazione dei dati comunicati all’Organismo stesso in fase di iscrizione.


Gli operatori, infatti, sono tenuti a comunicare tempestivamente all’OAM la variazione dei dati inviati al momento dell’iscrizione nel Registro (elencati all'art.3 del decreto 14 maggio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/02/18A04512). È considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci giorni dall'intervenuta variazione.


Il regolamento, deliberato dal Comitato di Gestione, stabilisce la procedura al termine della quale l’Organismo potrà irrogare le sanzioni previste dalla normativa vigente (da un minimo di 500 euro in caso di ritardo nella comunicazione non superiore a 30 giorni fino a 4.500 in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche).


Se il termine dei dieci giorni scade di sabato, domenica o in un giorno festivo, viene prorogato al primo giorno seguente non festivo.


La disciplina varata è ispirata al principio del contraddittorio tra le parti e consente agli operatori, oggetto della contestazione da parte dell’OAM, il più ampio esercizio del diritto di difesa, compresa la possibilità di essere ascoltati in audizione dall’Organismo. Gli operatori che abbiano ricevuto la contestazione possono partecipare al contraddittorio personalmente; tuttavia, se lo ritengono opportuno ed utile, possono farsi assistere da un proprio legale di fiducia.


La procedura sanzionatoria viene avviata con la contestazione degli addebiti, predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Elenchi, e si conclude con il provvedimento (sanzionatorio o di archiviazione) deciso dal Comitato di gestione, su proposta dell’Ufficio Affari Legali. L’avvio della procedura e tutte le richieste e comunicazioni dell’Organismo verranno comunicate all’iscritto esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec).


I provvedimenti sanzionatori potranno essere impugnati davanti al Tar del Lazio.


Roma, 10 ottobre 2019

 

> Scarica il Regolamento integrativo - procedura sanzionatoria nei confronti degli operatori compro oro

> Scarica il Comunicato Stampa

 


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