Per le società di capitali di Agenti e Mediatori introdotte differenziazioni dell’ammontare del contributo fisso in base al numero di collaboratori. Confermata l’esenzione contributiva per i nuovi iscritti e collaboratori ‘under 30’.


Dovranno essere pagati entro il 31 marzo 2023 i contributi per l’iscrizione agli Elenchi e ai Registri gestiti dall’OAM. Lo stabiliscono le circolari approvate oggi dal Comitato di Gestione che ritoccano in aumento l’ammontare dei contributi a carico di alcune categorie, confermando però l’esenzione per i nuovi iscritti agli Elenchi di Agenti e Mediatori ‘under 30’.


In particolare, l’Organismo ha scelto di riformare la struttura del contributo fisso a carico delle società di capitali di Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi e Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento, differenziandolo in cinque classi in base al numero di collaboratori e dipendenti. L’incremento dei contributi è necessario per consentire all’Organismo di affrontare un contesto caratterizzato da continue innovazioni tecnologiche: al fine di garantire al meglio la trasparenza e l’affidabilità del mercato, a beneficio degli stessi iscritti e dei consumatori, l’OAM deve infatti affrontare costi aggiuntivi per adeguare strutture e procedure informatiche e rendere sempre più incisivi i controlli di vigilanza.


Invariati invece i contributi a carico dei Cambiavalute mentre è stato deciso un leggero aumento del contributo variabile a carico dei Compro oro, in base al numero delle sedi operative.


Come di consueto l’ammontare dei contributi è stato stabilito sulla base dei costi della struttura riferiti correttamente alle singole categorie, garantendo che i costi relativi alla gestione dei nuovi Registri assegnati dal legislatore non siano attribuiti alle categorie esistenti.


Proprio per concedere maggior tempo per il pagamento del contributo richiesto è stato deciso di spostare il termine dal consueto 28 febbraio al 31 marzo.


Di seguito, l’ammontare dei contributi per gli iscritti a Elenchi e Registri:


AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO:
Da 0 a 20 collaboratori: Euro 2.500
Da 21 a 100 collaboratori: Euro 4.000
Da 101 a 300 collaboratori: Euro 6.000
Da 301 a 600 collaboratori: Euro 8.000
Oltre 600 collaboratori: Euro 12.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 120
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.100
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 250

MEDIATORI CREDITIZI:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO:
Da 0 a 20 collaboratori: Euro 2.500
Da 21 a 100 collaboratori: Euro 4.000
Da 101 a 300 collaboratori: Euro 6.000
Da 301 a 600 collaboratori: Euro 8.000
Oltre 600 collaboratori: Euro 12.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 120
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB

Agenti in attività finanziaria iscritti nell’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI, Agenti in attività finanziaria iscritti nella SEZIONE A – Agenti del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI, Mediatori creditizi iscritti nella SEZIONE B – Broker del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO:
Da 0 a 20 collaboratori: Euro 1.250
Da 21 a 100 collaboratori: Euro 2.000
Da 101 a 300 collaboratori: Euro 3.000
Da 301 a 600 collaboratori: Euro 4.000
Oltre 600 collaboratori: Euro 6.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 60
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 550
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 125

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO (SEZIONE SPECIALE DELL’ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA):

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO:
Da 0 a 20 collaboratori: Euro 1.250
Da 21 a 100 collaboratori: Euro 2.000
Da 101 a 300 collaboratori: Euro 3.000
Da 301 a 600 collaboratori: Euro 4.000
Oltre 600 collaboratori: Euro 6.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 75
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 550
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 160

SOGGETTI ESERCENTI L’ATTIVITÀ DI CAMBIAVALUTE:

Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a). Euro 65
Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b), per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema. Euro 550
Cambiavalute che possiedono sino a cinque sportelli Cambiavalute che possiedono più di cinque sportelli
Contributo annuale previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), dovuto in considerazione delle dimensioni dei Cambiavalute. Euro 230 Euro 3.700

OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO PREVALENTE:

CONTRIBUTO 2023
PERSONE GIURIDICHE
(Società di persone e Società di capitali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 230
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90
per ogni sede operativa
PERSONE FISICHE
(ditte individuali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 120
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90
per ogni sede operativa

OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO SECONDARIA:

CONTRIBUTO 2023
PERSONE GIURIDICHE
(Società di persone e Società di capitali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 210
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90
per ogni sede operativa
PERSONE FISICHE
(ditte individuali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 100
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90
per ogni sede operativa

AGENTI CHE PRESTANO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERVIZI DI PAGAMENTO PER CONTO DI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA O ISTITUTI DI PAGAMENTO COMUNITARI

Somma una tantum ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), dovuta dal punto di contatto centrale ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Circolare OAM n. 18/14. Euro 1.250
Contributo ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), dovuta dal punto di contatto centrale ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Circolare OAM n. 18/14. Euro 0,45

SOGGETTI AUTORIZZATI IN ALTRO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA ED ABILITATI AD OPERARE IN ITALIA, DI CUI ALL'ART. 128-NOVIES.1 COMMI 2 E 3, DEL D. LGS 385/1993
(OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA - CREDITO IMMOBILIARE)


PERSONE GIURIDICHE CONTRIBUTO FISSO: Euro 160
PERSONE FISICHE CONTRIBUTO FISSO: Euro 40

Roma, 24 novembre 2022




Attualmente i soggetti iscritti al Registro speciale, operativo dal 22 febbraio, sono 16


Si completa la disciplina degli intermediari del credito europei che operano in Italia: a partire dal 25 novembre l’OAM potrà esercitare i poteri di controllo e sanzionatori nei confronti dei soggetti che operano nel settore dei mutui immobiliari iscritti nell’Elenco dedicato, per tutelare i consumatori e presidiare la trasparenza e la competitività del mercato.


A dettagliare modalità e procedure è il D.M. 13 settembre 2022, n. 172 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base al quale l’Organismo dovrà vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico Bancario a tutela dei consumatori da parte degli intermediari del credito dell’Unione Europea che operano in Italia: a oggi si tratta di 16 soggetti, iscritti all’Elenco dedicato operativo dal 22 febbraio 2022. I controlli potranno essere svolti a distanza con la richiesta di informazioni e documenti, attraverso audizioni personali degli intermediari del credito e dei loro dipendenti e collaboratori, e con accertamenti ispettivi presso le succursali, da svolgere però dopo avere informato l’Autorità competente dello Stato membro d’origine.


Le attività di controllo saranno effettuate sulla base di un programma periodico almeno annuale e potranno essere svolte d’ufficio ma anche a seguito di segnalazioni o esposti provenienti da terzi. In caso di comportamenti contrari alle norme sulla trasparenza e sulla correttezza delle informazioni fornite ai consumatori, l’Organismo potrà ordinare all’intermediario di porre termine alla violazione, dando un termine non inferiore a 30 giorni. Se l'intermediario non ottempera, l'OAM, previa informativa all'autorità competente dello Stato membro di origine, potrà utilizzare, a seconda della gravità del comportamento, tutti gli strumenti sanzionatori a sua disposizione: richiamo scritto, sanzione pecuniaria, sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo da 10 giorni a un anno, fino alla cancellazione dall'Elenco. È inoltre prevista, anche prima dell’avvio della procedura sanzionatoria, la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione in via cautelare per un periodo massimo di otto mesi.


Di tali ultime iniziative dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Commissione EU.


È inoltre prevista la possibilità di chiedere alla succursale di conformare la propria struttura organizzativa per adottare le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni di trasparenza e delle disposizioni sulla remunerazione del personale.


Per gli intermediari del credito che operano in regime di libera prestazione dei servizi e che violino la normativa sulla trasparenza, l’OAM potrà informare l’Autorità del Paese d’origine.


Il Decreto ricorda infine che, se gli intermediari del credito dell’Unione Europea intendono svolgere attività diverse da quelle relative ai mutui immobiliari, come credito al consumo o prestiti personali, devono iscriversi all’Elenco nazionale tenuto dall’Organismo. Con riferimento a tale ultima ipotesi, l’Organismo informa i soggetti interessati delle condizioni previste per lo svolgimento in Italia di tali attività.


Roma, 15 novembre 2022




Si conferma che coloro che hanno un più elevato livello di digitalizzazione scelgono il canale agenziale


Aumenta nel 2022 la percentuale di consumatori italiani che conoscono la figura degli Agenti in attività finanziaria e vi ricorrono per ottenere finanziamenti. Parallelamente, cresce il grado di soddisfazione di quanti hanno utilizzato questo canale di distribuzione. Sono i principali risultati di un’indagine svolta dall’OAM che aggiorna l’analoga ricerca del 2021.


In particolare, è cresciuta di 3 punti percentuali, al 9%, la quota di coloro che hanno dichiarato di avere un’accurata conoscenza dell’Agente. Sostanzialmente stabile, il numero dei soggetti che dichiarano di possedere una conoscenza limitata (46%) o adeguata (36%), della figura dell’Agente in attività finanziaria mentre è diminuita del 4%, portandosi al 9%, la percentuale di soggetti che non hanno nessuna conoscenza di questa figura professionale.


Parallelamente è aumentata, di 3 punti percentuali, la quota di consumatori che hanno dichiarato di essere stati supportati in passato da un Agente in attività finanziaria per ottenere un finanziamento, attestandosi al 50.4%.


Tra chi si è rivolto a un Agente, circa il 92% ha dichiarato di essere soddisfatto del servizio ottenuto, con un aumento di 10 punti rispetto all’indagine dello scorso anno. In particolare, si denota un incremento del 4,2% dei soggetti che si ritengono molto soddisfatti a fronte di un decremento del 9,1% dei soggetti che si ritengono poco soddisfatti.


Quanto ai vantaggi ottenuti rivolgendosi a un’Agente in attività finanziaria, il 32% di coloro che hanno utilizzato questo canale di distribuzione ritiene che grazie all’Agente ha ricevuto un finanziamento con migliori condizioni contrattuali rispetto a quello richiesto tramite altri canali; il 27% afferma di aver avuto maggiori possibilità di ottenere il prodotto finanziario desiderato; il 20% ritiene di aver ridotto i tempi di ottenimento del finanziamento grazie all’Agente; il restante 22% ha invece dichiarato di aver ricevuto maggiori capacità di negoziazione delle condizioni economiche del finanziamento (10%) e maggior comprensione sulle esigenze del cliente (12%).


L’indagine ha fatto anche il punto sul grado di digitalizzazione finanziaria dei consumatori registrandone un aumento rispetto ai dati raccolti nel 2021. Il numero di rispondenti che risultano appartenere alla classe più digitale tra quelle individuate risulta in aumento di 5,7 punti rispetto all’anno precedente, attestandosi al 9,3% ma risulta in aumento anche la quota con un livello di digitalizzazione finanziaria media (62,2% contro il 57,6% dello scorso anno). L’utilizzo dei canali digitali è volto principalmente alla raccolta di informazioni sul saldo e sui movimenti di conto corrente e alle operazioni bancarie ordinarie. Solo il 32% del campione ha dichiarato di aver utilizzato l’internet banking per richiedere prodotti finanziari.


Complessivamente, conclude l’indagine, nel 2022 è stato dunque riscontrato un aumento del livello di digitalizzazione, di conoscenza dell’attività agenziale e di supporto richiesto alla figura dell’Agente, confermando le conclusioni tratte con la Survey del 2021 in cui “…all’aumentare del grado di digitalizzazione dei rispondenti aumenta la tendenza dei consumatori ad affidarsi all’attività svolta dagli Agenti in attività finanziaria…”.


Roma, 30 settembre 2022




Dovranno essere comunicati anche gli agenti di cui si avvalgono IMEL e IP


Sarà operativo entro il 6 dicembre il Registro dei soggetti convenzionati con i Prestatori dei servizi di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica che sarà gestito dall’OAM, Organismo Agenti e Mediatori. È infatti entrato in vigore il 6 settembre, con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in base alla quale l’OAM avrà tre mesi per avviare il Registro, previo parere del Garante della Privacy.


L’istituzione del Registro dei soggetti convenzionati è prevista dalla normativa antiriciclaggio e il decreto ministeriale appena entrato in vigore stabilisce le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del Registro, della relativa sezione ad accesso pubblico per l’iscrizione dei Punti di contatto in Italia e della sottosezione ad accesso riservato. In particolare, i Prestatori di servizi di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l'esercizio della propria attività in Italia, di soggetti convenzionati ovvero agenti , devono comunicare all'OAM i propri dati (denominazione sociale, sede, codice fiscale, etc.), e quelli dei soggetti sopra richiamati. Per gli Istituti con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro i dati potranno essere trasmessi tramite il Punto di contatto centrale.


Le comunicazioni, da effettuare telematicamente, utilizzando il servizio che sarà presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM, andranno inviate con cadenza semestrale, dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente. L'OAM, entro quindici giorni dalla comunicazione ne dovrà verificare la completezza e la regolarità e provvedere all'annotazione nel Registro.

Nei confronti di Prestatori di servizi di pagamento, Istituti emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e dei Punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione entro i termini prescritti, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa (sanzione pecuniaria di 4.500 euro, triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime, ridotta di un terzo se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti).


I Prestatori di servizi di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali o Punti di contatto dovranno inoltre comunicare all’OAM l'annotazione nella sottosezione ad accesso riservato del Registro, la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all'avvio del Registro. Nella sottosezione ad accesso riservato l’OAM annoterà eventuali provvedimenti adottati in base alla normativa antiriciclaggio dalle autorità competenti a carico di soggetti convenzionati o Agenti. L’Organismo dovrà garantire la completa e tempestiva accessibilità della Guardia di Finanza, della Banca d'Italia e della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla sottosezione del Registro ad accesso riservato. L'OAM consentirà la consultazione dei dati contenuti nella sottosezione del Registro ad accesso riservato anche ai Prestatori di servizi di pagamento e agli Istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai Punti di contatto centrale, che potranno utilizzare i dati esclusivamente per salvaguardare la correttezza e la legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.


L'Organismo, con gli atti attuativi, determinerà l’entità del contributo di iscrizione per i Punti di contatto e quello semestrale previsto dalla legge a carico dei soggetti tenuti alle comunicazioni del Registro: le somme riscosse dall'OAM a titolo di contributo sono destinate a coprire integralmente i costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro.


Roma, 7 settembre 2022




Con una Comunicazione al Mercato l’Organismo precisa gli obblighi a carico di Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi derivanti dall’art.128-novies del TUB


Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi “devono assicurare un presidio ed un monitoraggio permanente sulla rete distributiva, anche tramite l’adozione di procedure interne che disciplinino le modalità di effettiva verifica sull’attività della medesima”. Lo specifica l’OAM, Organismo Agenti e Mediatori, con una Comunicazione al Mercato dettagliando così gli obblighi derivanti dall’art. 128-novies del Testo Unico Bancario.

L’OAM ricorda che in base a tale articolo gli intermediari del credito “assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili e possiedano i requisiti” previsti dalla legge.

L’Organismo sottolinea che la nuova Comunicazione completa quanto già ribadito nella Comunicazione n. 28/2021. In quella Comunicazione era stato precisato “che è obbligo ed onere dei soggetti iscritti assicurare che la propria rete distributiva rispetti la normativa di settore e si ponga in posizione collaborativa rispetto all’attività di Vigilanza dell’Organismo, anche laddove questa risulti indirizzata direttamente ai dipendenti e collaboratori medesimi”.


L’OAM, nell’ambito della sua attività istituzionale, verificherà la corretta applicazione delle indicazioni date al Mercato.


Roma, 2 agosto 2022




La Comunicazione pubblicata al termine della consultazione di mercato


I siti internet o gli strumenti di web marketing che incentivano l'utente a fornire i propri dati per facilitare un contatto con i finanziatori devono, se non iscritti all’OAM, limitarsi alla semplice raccolta di dati anagrafici e di contatto. Con la Comunicazione n. 29 del 2022 l’Organismo traccia con chiarezza il perimetro delle attività riservate agli iscritti nell’ambito delle piattaforme comparative online. Si tratta di quelle piattaforme che prestano, a favore degli utenti, servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento, accompagnati dalla successiva agevolazione del contatto con le banche che propongono l’offerta.


La Comunicazione ha l’obiettivo di assicurare, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, la parità di condizioni tra gli operatori del mercato, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell’intermediazione creditizia, mediante rete fisica oppure tramite canali online.


In base alla Comunicazione svolgono un’attività a carattere riservato, che comporta l’iscrizione negli Elenchi gestiti dall’Organismo, le piattaforme o siti che effettuino:

  1. la raccolta, presso l’utente, di dati anagrafici (nome, cognome, mail, etc.) e di esigenza creditizia (come tipologia di finanziamento, somma richiesta, durata del finanziamento, etc.) seguita da una proposta di preventivo (anche mediante prospettazione di diversi importi di rata riconducibili a diversi finanziatori) e la possibilità per l’utente di essere ricontattato da parte della banca;
  2. la raccolta, presso l’utente, di dati anagrafici e di esigenza creditizia, non seguita dalla proposta di più offerte di credito, ma comunque accompagnata dall’indirizzamento dei dati raccolti verso uno specifico finanziatore, scelto dalla piattaforma stessa.


La Comunicazione ricorda che le piattaforme iscritte devono rispettare i criteri di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. In particolare, devono informare l’utente della possibilità che le condizioni dell’offerta possono variare dopo le valutazioni effettuate dal finanziatore e chiarire che sulla piattaforma non sono reperibili tutte le offerte creditizie del mercato.


Le indicazioni presenti nella Comunicazione orienteranno l’attività di vigilanza dell’Organismo anche nella lotta all’abusivismo finanziario.


Roma, 21 luglio 2022




Per non essere considerato abusivo chi già opera e non ha ancora presentato la domanda dovrà sospendere l’attività fino all’ottenimento dell’iscrizione


Sono 46 i soggetti che operano in criptovalute che si sono iscritti al Registro OAM alla scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa in vigore. In base al DM del 13 gennaio 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze gli operatori già attivi in Italia, anche online, potevano continuare ad esercitare l’attività a condizione di presentare la domanda di iscrizione entro il 15 luglio. Ai 46 soggetti (tutte società), attualmente iscritti, si aggiungono altri 24 soggetti che hanno presentato la relativa domanda e che potranno dunque continuare ad operare fino all’accoglimento (o diniego) dell’istanza.


Chi invece, nonostante la scadenza del termine, non ha presentato la domanda dovrà sospendere l’operatività per non rischiare di incorrere nell’esercizio abusivo dell'attività punito con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Solo dopo avere ottenuto l’iscrizione potrà riprendere ad operare.


Roma, 20 luglio 2022




Altrimenti, per non essere considerati abusivi, dovranno sospendere l’attività fino all’ottenimento dell’iscrizione.


Scade domani il termine entro il quale gli operatori in criptovalute già attivi, anche online, nel nostro Paese, dovranno iscriversi al Registro tenuto dall’OAM. Lo ricorda l’Organismo, sottolineando che chi continuerà a operare senza avere presentato la relativa istanza di iscrizione, verrà considerato abusivo.


In base alla normativa, devono iscriversi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale. I requisiti per l’iscrizione sono: per i soggetti diversi dalle persone fisiche sede legale e amministrativa in Italia o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; per le persone fisiche cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea o di Stato diverso, domicilio nel territorio della Repubblica.


Alla pagina web www.organismo-am.it, è disponibile il servizio di “Registrazione”. Una volta completata la registrazione, l’utente ha a disposizione una propria area privata, ad accesso riservato con password, scelta dall’utente stesso, all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Organismo. Tramite la propria area dovrà compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività.

Devono essere indicati: i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante), identificativo fiscale, estremi documento di identificazione, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la tipologia di attività e servizi prestati, le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web). Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata. Andrà inoltre inviata la documentazione dell’avvenuto pagamento del contributo una tantum (500 euro per le persone fisiche e 8.300 per le società).


Roma, 14 luglio 2022




Altri 28 hanno effettuato la pre-registrazione propedeutica alla presentazione dell’istanza di iscrizioni.


Sono già 14 gli operatori in valute virtuali che, ad oggi, risultano iscritti al Registro tenuto dall’OAM. Si tratta di Young Platform, Tesora srl, Anubi Digital srl, CheckSig srl, Binance Italy srl, Blockeras srl, Platypus srl, Cryptosmart srl, Conio srl, Bitpanda gmbh, Tinaba spa, Chainside, Cls srl, The Rock Trading srl. L’Organismo ha infatti approvato le relative istanze di iscrizione, arrivate a ridosso dell’apertura del Registro.


Altri 28 operatori risultano inoltre avere effettuato la pre-registrazione propedeutica alla domanda di iscrizione.



Roma, 27 maggio 2022




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