Precisazione necessaria alla luce di alcune informazioni relative al possibile intervento dell’Organismo nei confronti dell’operatore The Rock Trading.


In relazione ad alcune informazioni relative ai poteri che l’OAM, Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, avrebbe nei confronti dell’operatore The Rock Trading, si ricorda che l’Organismo, in base all’attuale normativa, non ha poteri di controllo sugli operatori in criptovalute per quanto riguarda la corretta e trasparente operatività degli stessi nei confronti dei clienti né riguardo agli obblighi previsti in capo ai medesimi con riferimento alle disposizioni antiriciclaggio.


L’Organismo gestisce invece il Registro al quale gli operatori devono iscriversi per poter operare in Italia. I requisiti richiesti dalla legge sono per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea o di Stato diverso secondo le disposizioni del testo unico dell’immigrazione, e domicilio nel territorio della Repubblica; per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.


Le uniche richieste di informazioni che possono essere avanzata nei confronti degli operatori dall’Organismo riguardano dunque esclusivamente i requisiti relativi alla loro iscrizione.


Gli operatori devono invece trasmettere all’Organismo i dati relativi alla clientela e alle transazioni effettuate: tale trasmissione non è tuttavia ancora operativa in attesa dell’obbligatorio parere del Garante della Privacy.


Quanto ai poteri di sospensione degli iscritti dal Registro, l’Organismo precisa che sono limitati alla sola ipotesi di violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati trimestrali relativi alle operazioni effettuate dalla clientela, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.


Roma, 7 marzo 2023




Poco più di un quarto del campione ritiene che l’utilizzo delle criptovalute supererà quello della moneta legale data la maggiore velocità nei pagamenti.


Aumenta di 3 punti, al 42%, la percentuale degli italiani che conoscono le valute virtuali. E tra il 91% che ne ha comunque sentito parlare, il 30% ha già investito nel settore e poco più di un quarto ritiene che l’utilizzo delle criptovalute supererà quello della moneta legale data la maggiore velocità nei pagamenti.


Sono i principali elementi che emergono dall’indagine svolta dall’OAM su un campione di 766 persone rappresentative della popolazione italiana.


L’analisi si è concentrata sui 700 soggetti (appunto il 91%) che hanno dichiarato di aver sentito parlare di valute virtuali.


I soggetti con più alto livello di conoscenza sulle criptovalute sono per lo più maschi (+5% rispetto alle femmine) e risiedono nel Centro e Nord Italia. La preparazione sulle criptovalute decresce al diminuire del reddito percepito, ad eccezione di coloro che hanno un reddito fino a 9.999 euro che dimostrano invece di avere un livello medio alto di conoscenza (60%). Il livello di istruzione non sembra invece avere impatto sul livello di comprensione delle valute virtuali: chi ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o un master ha infatti maggiori conoscenze del settore rispetto chi possiede una laurea. Al crescere del grado di alfabetizzazione finanziaria aumenta invece il livello di conoscenza delle criptovalute.


L’analisi delle risposte ricevute ha inoltre permesso di misurare quanto gli italiani siano consapevoli dei propri investimenti in criptovalute, quanta fiducia ripongano su questo mercato e il livello di rischio percepito.


Un rispondente su 3 ha investito in criptovalute, piace l’acquisto ‘fai da te’

Quasi il 30% del campione ha acquistato in passato criptovalute e l’81% di questa quota vuole continuare ad investire nel 2023. A spingere questi investimenti la voglia di diversificare il proprio portafoglio e conseguire alti rendimenti. In particolare, il 55% punta a un portafoglio più diversificato mentre il 40% è alla ricerca di alti rendimenti. L’ammontare dell’investimento arriva fino a 10mila euro per il 59% del campione, tra i 10mila e i 25mila per il 16 per cento. Una percentuale del 9% ha investito tra i 25mila e i 40mila euro mentre il 6% ha acquistato criptovalute per oltre 70mila euro. Piace l’acquisto ‘fai da te’, effettuato dal 42%, anche se si è affidato a un broker o a un exchange ben il 58% degli intervistati. Spopola il Bitcoin (lo ha acquistato il 59%) seguito a distanza da Ethereum (23%) mentre poco mercato si riscontra per monete quali Ripple e Cardano.

Quanto all’identikit dell’investitore in valute virtuali, è maschio (i rappresentanti di sesso maschile costituiscono il 63% di coloro che hanno acquistato criptovalute), vive nel Nord e nel Sud Italia e percepisce, per il 54%, un reddito compreso tra i 10.000 euro e i 39.999 euro; ha un livello di istruzione medio alto e possiede un analogo grado di alfabetizzazione finanziaria.


Ma la maggioranza resta alla finestra

Il 70% del campione analizzato non ha però ancora investito in criptovalute: pesa la mancanza delle conoscenze necessarie per acquistarle innanzitutto (44%), ma anche la percezione di alto rischio d’investimento (30%), la difficoltà per l’acquisto (28%), la mancanza di fondi necessari per l’investimento (27%). In futuro, tuttavia, il 35% di coloro che non hanno investito prevede comunque di acquistare valute virtuali.


Sul futuro campione diviso a metà tra entusiasti e scettici

Sul futuro delle criptovalute il campione risulta sostanzialmente spaccato a metà: se il 47% dei rispondenti ritiene che l’utilizzo del criptovalute supererà quello delle monete a corso legale, il 53% resta ancorato alle valute tradizionali, ritenendo le criptovalute un asset altamente volatile (45%). Gli entusiasti vedono invece il sorpasso in quanto è molto veloce effettuare pagamenti in criptovaluta (per il 63%, pari a poco più di un quarto del campione) e sono mezzi di pagamento più sicuri (per il 25%) ed economici (per il 13%) rispetto alle tradizionali monete. Bisogna considerare però che tale fiducia è stata misurata prima del crollo di FTX e delle conseguenze che ne sono derivate.


Il 42% percepisce l’investimento in criptovalute ad alto rischio

Benché il 62% del campione ritenga che i mercati azionari siano più rischiosi del settore delle criptovalute e addirittura il 22% consideri a più alto rischio contanti e titoli di stato, il 61% dei rispondenti è consapevole che il valore di una criptovaluta potrebbe crollare anche dell’80% nell’arco di pochi giorni. Resta però un 31% che non ha idea del grado di volatilità del loro valore. Inoltre, se il 18% degli investitori in criptovalute è costituito da soggetti disposti ad assumersi alto rischio a fronte di elevati rendimenti, il 58% ritiene invece che questo tipo di investimento rappresenti un basso o medio livello di rischio, indipendentemente dal livello di rendimento ottenuto. Il restante 42% lo percepisce come un investimento ad alto rischio, indipendentemente dal rendimento atteso e/o ottenuto dall’asset digitale.


Non particolarmente rilevante invece la preoccupazione degli attacchi hacker per il 75% del campione: solo il 15% è molto preoccupato, a fronte di un 10% che si ritiene per nulla preoccupato.



Roma, 14 febbraio 2023





Le società di mediazione creditizia che svolgono l’attività di agenzia immobiliare, sia direttamente sia tramite i propri collaboratori, dovranno dotarsi, a tutela dei consumatori, di un’apposita procedura di monitoraggio e di controlli nei confronti delle reti distributive.


Lo stabilisce l’OAM, l’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, con riferimento alla compatibilità tra l’attività di mediazione creditizia e l’esercizio dell’attività di agente immobiliare, recentemente introdotta dal legislatore, anche alla luce di un parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.


In particolare, con la comunicazione n. 32/23 l’OAM chiarisce che “le società di mediazione creditizia sono tenute a dotarsi, nell’ambito del proprio sistema di controlli interni, di una specifica procedura di monitoraggio relativa al contestuale svolgimento dell’attività di intermediazione creditizia e di quella immobiliare, fornendo altresì opportuni accorgimenti alla propria rete distributiva al fine di prevenire possibili fattispecie contrarie alla normativa di riferimento”. La comunicazione sottolinea che “devono essere impostati adeguati meccanismi di controllo costante sull’operato dei dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico, al fine di assicurare un monitoraggio permanente anche tramite l’adozione di procedure interne che disciplinino le modalità di verifica sulla rete distributiva”.


Si tratta di presidi, sottolinea l’Organismo, “finalizzati a contrastare prassi elusive rispetto, tra l’altro, all’esercizio dell’attività riservata, alla trasparenza nei confronti del cliente e al corretto operato dei propri collaboratori a contatto con il pubblico”.


Le società di mediazione sono tenute a garantire, in sede di controlli di Vigilanza da parte dell’Organismo, massima collaborazione “nella messa a disposizione – si legge nella Comunicazione – anche da parte dei propri collaboratori che svolgono l’attività sia nel settore creditizio sia in quello immobiliare, della documentazione – contabile e non – riferibile ad entrambi i servizi prestati”.


Resta ferma, ricorda l’OAM, l'incompatibilità tra l'attività di Agente in attività finanziaria e quella di agente immobiliare.


Roma, 8 febbraio 2023




Il Consiglio dei Partecipanti favorirà anche diversificazione di età, competenza ed esperienza per la composizione del prossimo Comitato


Una Fondazione aperta alle nuove categorie iscritte ai Registri, orientata al principio di parità di genere per le elezioni del prossimo Comitato di Gestione per la cui composizione verrà favorita la diversificazione di età, competenza ed esperienza. Sono i punti salienti del nuovo Statuto dell’OAM, Organismo Agenti e Mediatori, entrato in vigore dopo il via libera della Prefettura, arrivato il 20 gennaio.


Lo Statuto, pur confermando la centralità del suo ruolo nei confronti di Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, prevede che potranno partecipare all’Organismo le Associazioni o Federazioni rappresentative, a livello nazionale, delle categorie di soggetti iscritti negli Elenchi, Albi o Registri tenuti dall’Organismo stesso diversi da Agenti e Mediatori. Questo nuovo gruppo di Partecipanti (gruppo C) - che si aggiunge a quelli rappresentativi di Banche, Intermediari finanziari, Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento (gruppo A) e di Agenti in attività finanziaria e Mediatori (gruppo B) - avrà il 7% dei voti complessivi nel Consiglio dei Partecipanti, ma, in forza di riserva normativa, non potrà votare per le elezioni del Presidente e dei componenti del Comitato di Gestione.


Attualmente l’OAM gestisce i Registri dei Compro oro, dei Cambiavalute, degli Operatori in valute virtuali e dei soggetti convenzionati di IP e IMEL.


In base alle modifiche apportate, per garantire la parità di genere, i Partecipanti dovranno inserire, nelle liste dei candidati che verranno selezionati dal voto online degli iscritti agli Elenchi, almeno tre nominativi su otto appartenenti al genere meno rappresentato. Se all’esito delle votazioni da parte dei Partecipanti non dovessero risultare rappresentati entrambi i generi con almeno un candidato eletto, si procederà al ripescaggio del candidato del genere non rappresentato, che abbia ottenuto più preferenze all’esito delle votazioni online.


Nella formazione delle liste i Partecipanti si impegnano inoltre a favorire una diversificazione di età, competenza ed esperienza.


Le modifiche statutarie sono state approvate anche dal Ministero dell’Economia, sentita la Banca d’Italia.



Roma, 23 gennaio 2023




Il nuovo strumento si affiancherà agli attuali controlli documentali ed ispettivi


Incentivare la qualità e la trasparenza dell’attività degli intermediari del credito attraverso un nuovo strumento da affiancare agli attuali controlli documentali ed ispettivi: è l’obiettivo del nuovo sistema di segnalazioni messo a punto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori Creditizi), che servirà contestualmente a innalzare, in modo costante, la vigilanza prudenziale dell’Organismo per prevenire violazioni e rischi sistemici nel mercato.


Il monitoraggio avverrà sulla base di un flusso di dati che gli iscritti dovranno obbligatoriamente trasmettere, in via periodica, all’Organismo. Le informazioni riguarderanno aspetti gestionali e patrimoniali e i presidi di controllo e di trasparenza relativi all’attività svolta.


In una prima fase, i soggetti iscritti interessati dall’attività di supervisione riceveranno una apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da parte dell’Ufficio Vigilanza.


Le segnalazioni avverranno tramite la compilazione di una matrice predeterminata, seguendo un apposito Manuale di Istruzioni (https://www.organismo-am.it/documenti/Segnalazioni_Vigilanza/ODG_21_Istruzioni_per_la_compilazione.pdf) e dovranno essere accompagnate da una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che attesti la veridicità dei dati comunicati.


I dati, che saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, riguardano i profili anagrafici, economico-operativo, prudenziale, informativo e trasparenza (quest’ultimo previsto soltanto per i Mediatori creditizi) e l’elenco delle sedi territoriali. I dati aggregati potranno inoltre essere utilizzati dall’Organismo anche per effettuare indagini statistiche.


Roma, 15 dicembre 2022




Potranno iscriversi alla sezione dedicata del Registro dei soggetti convenzionati


Sono attivi da oggi i servizi telematici di registrazione per l’iscrizione dei Punti di contatto centrale di Prestatori di servizi di pagamento e Istituti di moneta elettronica comunitari alla sezione dedicata del Registro dei soggetti convenzionati. Gli stessi servizi potranno essere utilizzati per l’accreditamento da parte di PSP e IMEL con sede in Italia ai fini delle future comunicazioni semestrali relative ai propri Agenti e soggetti convenzionati operanti nel nostro Paese.


Per quanto riguarda i PSP/IMEL comunitari che operano in Italia per il tramite di un Punto di contatto centrale, è previsto che comunichino all’OAM, a mezzo posta elettronica, la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, gli estremi del legale rappresentante e un indirizzo di posta elettronica certificata.


Il modulo per tale comunicazione è disponibile al seguente link (https://www.organismo-am.it/guide-operative-punti-di-contatto-centrale/1672-manuale-utente-e-moduli), insieme alle Guide operative per i servizi attivati.


Roma, 6 dicembre 2022




È stato determinato a 200 euro il contributo fisso per l’iscrizione dei Punti di contatto centrale alla sezione dedicata del Registro dei soggetti convenzionati. Lo stabilisce una circolare dell’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, specificando che il versamento, relativo al 2023, andrà effettuato contestualmente alla presentazione dell’istanza di iscrizione.


I Punti di contatto centrale sono le strutture, stabilite in Italia e designate da Prestatori di servizi di pagamento e Istituti di moneta elettronica, che abbiano sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro dell’Unione Europea e che operano, senza succursale, sul territorio nazionale, per effettuare all’OAM le comunicazioni semestrali previste dalla normativa antiriciclaggio, relative agli Agenti e Convenzionati operanti per loro conto in Italia.


In particolare, nel Registro dei soggetti convenzionati, è prevista una sezione dedicata ad accesso pubblico per l’iscrizione dei Punti di contatto centrale in Italia.


La circolare, disponibile al seguente indirizzo https://www.organismo-am.it/documenti/Circolari/Circolare_46_22.pdf, specifica, oltre ai contributi dovuti, anche le modalità per l’iscrizione e i dati da comunicare all’Organismo.


Ulteriori disposizioni e comunicazioni da parte dell’Organismo, relative alle trasmissioni periodiche da parte di PSP ed IMEL dei nominativi dei propri Agenti e Convenzionati operanti in Italia, che popoleranno il Registro dei soggetti convenzionati, e i relativi contributi, saranno comunicate dall’OAM successivamente.



Roma, 28 novembre 2022




Per le società di capitali di Agenti e Mediatori introdotte differenziazioni dell’ammontare del contributo fisso in base al numero di collaboratori. Confermata l’esenzione contributiva per i nuovi iscritti e collaboratori ‘under 30’.


Dovranno essere pagati entro il 31 marzo 2023 i contributi per l’iscrizione agli Elenchi e ai Registri gestiti dall’OAM. Lo stabiliscono le circolari approvate oggi dal Comitato di Gestione che ritoccano in aumento l’ammontare dei contributi a carico di alcune categorie, confermando però l’esenzione per i nuovi iscritti agli Elenchi di Agenti e Mediatori ‘under 30’.


In particolare, l’Organismo ha scelto di riformare la struttura del contributo fisso a carico delle società di capitali di Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi e Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento, differenziandolo in cinque classi in base al numero di collaboratori e dipendenti. L’incremento dei contributi è necessario per consentire all’Organismo di affrontare un contesto caratterizzato da continue innovazioni tecnologiche: al fine di garantire al meglio la trasparenza e l’affidabilità del mercato, a beneficio degli stessi iscritti e dei consumatori, l’OAM deve infatti affrontare costi aggiuntivi per adeguare strutture e procedure informatiche e rendere sempre più incisivi i controlli di vigilanza.


Invariati invece i contributi a carico dei Cambiavalute mentre è stato deciso un leggero aumento del contributo variabile a carico dei Compro oro, in base al numero delle sedi operative.


Come di consueto l’ammontare dei contributi è stato stabilito sulla base dei costi della struttura riferiti correttamente alle singole categorie, garantendo che i costi relativi alla gestione dei nuovi Registri assegnati dal legislatore non siano attribuiti alle categorie esistenti.


Proprio per concedere maggior tempo per il pagamento del contributo richiesto è stato deciso di spostare il termine dal consueto 28 febbraio al 31 marzo.


Di seguito, l’ammontare dei contributi per gli iscritti a Elenchi e Registri:


AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO:
Da 0 a 20 collaboratori: Euro 2.500
Da 21 a 100 collaboratori: Euro 4.000
Da 101 a 300 collaboratori: Euro 6.000
Da 301 a 600 collaboratori: Euro 8.000
Oltre 600 collaboratori: Euro 12.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 120
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.100
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 250

MEDIATORI CREDITIZI:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO:
Da 0 a 20 collaboratori: Euro 2.500
Da 21 a 100 collaboratori: Euro 4.000
Da 101 a 300 collaboratori: Euro 6.000
Da 301 a 600 collaboratori: Euro 8.000
Oltre 600 collaboratori: Euro 12.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 120
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB

Agenti in attività finanziaria iscritti nell’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI, Agenti in attività finanziaria iscritti nella SEZIONE A – Agenti del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI, Mediatori creditizi iscritti nella SEZIONE B – Broker del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO:
Da 0 a 20 collaboratori: Euro 1.250
Da 21 a 100 collaboratori: Euro 2.000
Da 101 a 300 collaboratori: Euro 3.000
Da 301 a 600 collaboratori: Euro 4.000
Oltre 600 collaboratori: Euro 6.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 60
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 550
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 125

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO (SEZIONE SPECIALE DELL’ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA):

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO:
Da 0 a 20 collaboratori: Euro 1.250
Da 21 a 100 collaboratori: Euro 2.000
Da 101 a 300 collaboratori: Euro 3.000
Da 301 a 600 collaboratori: Euro 4.000
Oltre 600 collaboratori: Euro 6.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 75
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 550
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 160

SOGGETTI ESERCENTI L’ATTIVITÀ DI CAMBIAVALUTE:

Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a). Euro 65
Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b), per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema. Euro 550
Cambiavalute che possiedono sino a cinque sportelli Cambiavalute che possiedono più di cinque sportelli
Contributo annuale previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), dovuto in considerazione delle dimensioni dei Cambiavalute. Euro 230 Euro 3.700

OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO PREVALENTE:

CONTRIBUTO 2023
PERSONE GIURIDICHE
(Società di persone e Società di capitali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 230
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90
per ogni sede operativa
PERSONE FISICHE
(ditte individuali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 120
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90
per ogni sede operativa

OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO SECONDARIA:

CONTRIBUTO 2023
PERSONE GIURIDICHE
(Società di persone e Società di capitali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 210
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90
per ogni sede operativa
PERSONE FISICHE
(ditte individuali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 100
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90
per ogni sede operativa

AGENTI CHE PRESTANO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERVIZI DI PAGAMENTO PER CONTO DI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA O ISTITUTI DI PAGAMENTO COMUNITARI

Somma una tantum ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), dovuta dal punto di contatto centrale ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Circolare OAM n. 18/14. Euro 1.250
Contributo ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), dovuta dal punto di contatto centrale ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Circolare OAM n. 18/14. Euro 0,45

SOGGETTI AUTORIZZATI IN ALTRO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA ED ABILITATI AD OPERARE IN ITALIA, DI CUI ALL'ART. 128-NOVIES.1 COMMI 2 E 3, DEL D. LGS 385/1993
(OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA - CREDITO IMMOBILIARE)


PERSONE GIURIDICHE CONTRIBUTO FISSO: Euro 160
PERSONE FISICHE CONTRIBUTO FISSO: Euro 40

Roma, 24 novembre 2022




Attualmente i soggetti iscritti al Registro speciale, operativo dal 22 febbraio, sono 16


Si completa la disciplina degli intermediari del credito europei che operano in Italia: a partire dal 25 novembre l’OAM potrà esercitare i poteri di controllo e sanzionatori nei confronti dei soggetti che operano nel settore dei mutui immobiliari iscritti nell’Elenco dedicato, per tutelare i consumatori e presidiare la trasparenza e la competitività del mercato.


A dettagliare modalità e procedure è il D.M. 13 settembre 2022, n. 172 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base al quale l’Organismo dovrà vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico Bancario a tutela dei consumatori da parte degli intermediari del credito dell’Unione Europea che operano in Italia: a oggi si tratta di 16 soggetti, iscritti all’Elenco dedicato operativo dal 22 febbraio 2022. I controlli potranno essere svolti a distanza con la richiesta di informazioni e documenti, attraverso audizioni personali degli intermediari del credito e dei loro dipendenti e collaboratori, e con accertamenti ispettivi presso le succursali, da svolgere però dopo avere informato l’Autorità competente dello Stato membro d’origine.


Le attività di controllo saranno effettuate sulla base di un programma periodico almeno annuale e potranno essere svolte d’ufficio ma anche a seguito di segnalazioni o esposti provenienti da terzi. In caso di comportamenti contrari alle norme sulla trasparenza e sulla correttezza delle informazioni fornite ai consumatori, l’Organismo potrà ordinare all’intermediario di porre termine alla violazione, dando un termine non inferiore a 30 giorni. Se l'intermediario non ottempera, l'OAM, previa informativa all'autorità competente dello Stato membro di origine, potrà utilizzare, a seconda della gravità del comportamento, tutti gli strumenti sanzionatori a sua disposizione: richiamo scritto, sanzione pecuniaria, sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo da 10 giorni a un anno, fino alla cancellazione dall'Elenco. È inoltre prevista, anche prima dell’avvio della procedura sanzionatoria, la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione in via cautelare per un periodo massimo di otto mesi.


Di tali ultime iniziative dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Commissione EU.


È inoltre prevista la possibilità di chiedere alla succursale di conformare la propria struttura organizzativa per adottare le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni di trasparenza e delle disposizioni sulla remunerazione del personale.


Per gli intermediari del credito che operano in regime di libera prestazione dei servizi e che violino la normativa sulla trasparenza, l’OAM potrà informare l’Autorità del Paese d’origine.


Il Decreto ricorda infine che, se gli intermediari del credito dell’Unione Europea intendono svolgere attività diverse da quelle relative ai mutui immobiliari, come credito al consumo o prestiti personali, devono iscriversi all’Elenco nazionale tenuto dall’Organismo. Con riferimento a tale ultima ipotesi, l’Organismo informa i soggetti interessati delle condizioni previste per lo svolgimento in Italia di tali attività.


Roma, 15 novembre 2022




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