È precluso alle società di mediazione creditizia l'esercizio dell'attività di recupero crediti per conto di banche e intermediari finanziari, come rilevabile dalle disposizioni di cui all’art. 128-quaterdecies del TUB. Ciononostante, l'attività del collaboratore di Mediatore creditizio non è sottoposta al vincolo dell'esclusività e quindi la stessa può essere svolta anche contemporaneamente ad un'altra attività esterna non strettamente afferente a quella di mediazione.
Purtuttavia, al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto di interesse, si raccomanda di porre la massima attenzione a che l'attività di recupero crediti esercitata per conto di società con licenza ex art. 115 TULPS e quella di promozione di finanziamenti esercitata in qualità di collaboratore di Mediatore creditizio non siano svolte per conto del medesimo soggetto bancario o intermediario finanziario.
No, i collaboratori dei mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti. (cfr. art. 128-octies del TUB)
No.
No.
Sì, purché l’esercizio delle ulteriori attività svolte non risulti incompatibile con l’attività di mediazione creditizia né con le altre attività previste dalla vigente normativa. Si fanno salve ulteriori limitazioni previste dalla normativa relativa ad altri settori dell’ordinamento.
Sì. (cfr. art. 17 del D.Lgs. n. 141/2010)
NO, per incompatibilità tra le attività prevista ex lege. (cfr. art. 17, comma 4-quinquies, del D.Lgs. n. 141/2010).
NO, per incompatibilità tra le attività prevista ex lege. (cfr. art. 17, comma 4-quinquies, del D.Lgs. n. 141/2010).