RETE INTERNET

Benché la legge non imponga un obbligo in tal senso, secondo le Disposizioni di Banca d’Italia sulla trasparenza è buona prassi pubblicare sul sito web del Mediatore creditizio le informazioni relative ai prodotti e all’attività svolta, tra le quali a titolo d’esempio il foglio informativo, il format del contratto di mediazione creditizia, l’informativa sulla privacy, la guida pratico-operativa sui finanziamenti e il format del modulo di comunicazione del compenso del TAEG.

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I Mediatori creditizi che operano mediante la rete internet devono rispettare gli obblighi di trasparenza imposti dalla legge, mettendo a disposizione della clientela - anche tramite lo stesso canale - la documentazione prevista.

L’obbligo riguarda la documentazione relativa all’informativa precontrattuale sulla mediazione creditizia, quella relativa ai prodotti o servizi presentati, e la Guida illustrativa sui prodotti offerti, se prevista.

Il contratto di mediazione creditizia dovrà essere fornito al cliente anche in forma cartacea o su altro supporto durevole, utilizzando se necessario la posta elettronica e garantendo che lo stesso sia debitamente firmato.

Non è sufficiente che i documenti siano presenti sul sito ma occorre che il Mediatore adotti anche meccanismi in grado di garantire l’effettiva presa visione di questi da parte del cliente, prima che lo stesso sia vincolato all’offerta o al contratto.

Restano ovviamente fermi gli obblighi, per il Mediatore creditizio, di comunicare al finanziatore il compenso percepito dal cliente, e al cliente la percezione di un eventuale compenso da parte del finanziatore, anche quando non sono previsti oneri aggiuntivi ai costi complessivi del finanziamento.

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