ATTIVITA' DI CONTROLLO

L’Ufficio Vigilanza è responsabile di tutti i procedimenti inerenti l’attività di controllo.

A tale Ufficio compete:

a) l’esecuzione del programma annuale di controllo;

b) l’individuazione dei criteri per la identificazione dei soggetti da sottoporre a controllo;

c) lo svolgimento delle attività di controllo a distanza e delle ispezioni;

d) l’esame delle criticità riscontrate;

e) la predisposizione delle relazioni, anche periodiche, sulle attività svolte;

f) la segnalazione ad altre Autorità od Enti dei comportamenti eventualmente sanzionabili e non di competenza dell’Organismo;

g) ogni altro adempimento inerente le attività di controllo sui soggetti iscritti negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente e dalle disposizioni emanate dall’Organismo. 

La risposta ti è stata utile?

Sono sottoposti all’attività di controllo tutti i soggetti iscritti negli elenchi gestiti dall’Organismo ai sensi di legge. 

La risposta ti è stata utile?

Il personale addetto all’attività di controllo garantisce la riservatezza sui dati e le informazioni raccolte, anche qualora configurino fattispecie di reato, con il conseguente divieto di servirsi delle informazioni d’ufficio per finalità estranee all’attività dell’Organismo. 

La risposta ti è stata utile?

L’attività di controllo viene svolta sulla base di un programma definito annualmente oppure su iniziativa dell’Ufficio di Vigilanza, su segnalazione di altre Autorità o a seguito di eventuali esposti o comunicazioni provenienti da terzi o da notizie comunque acquisite (stampa, internet, ecc.), considerati a tal fine rilevanti. 

La risposta ti è stata utile?

L’attività di controllo è finalizzata a verificare:

a) il possesso ed il mantenimento dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia;

b) il rispetto delle disposizioni applicabili agli iscritti negli elenchi;

c) la sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi. 

La risposta ti è stata utile?

Le verifiche possono essere svolte:

a) a distanza, attraverso l’acquisizione di documenti e informazioni;

b) presso l’iscritto, mediante accertamenti ispettivi in loco degli addetti dell’Organismo ovvero della Guardia di Finanza o altri Enti, previa stipula di protocolli di intesa;

c) da terzi che, nell’ambito delle loro competenze, comunicano all’Organismo gli esiti delle verifiche effettuate 

La risposta ti è stata utile?

La documentazione concernente i soggetti sottoposti alle attività di controllo può pervenire all’Organismo su iniziativa degli stessi, in ottemperanza ad obblighi di legge, o su richiesta dell’Ufficio Vigilanza. Anche nel caso di mancata collaborazione del soggetto sottoposto a controllo, sarà possibile acquisire documentazione ricorrendo a fonti esterne pubbliche o private (Autorità Giudiziaria, anagrafe, registro delle imprese, ecc.) ovvero ricorrendo alla collaborazione delle autorità investigative (Guardia di Finanza). 

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