La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini di una nuova iscrizione negli Elenchi ovvero dell’instaurazione di un nuovo rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con un iscritto, fatta salva l’ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività pari o superiore a 5 anni.
© OAM - Privacy Policy - Cookie Policy - Social Media Policy - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - C.F. 97678190584