CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di instaurazione del rapporto di dipendenza o collaborazione con l’iscritto, a corsi di formazione della durata non inferiore a 10 ore, svolti in aula o con modalità equivalenti.

La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini di una nuova iscrizione negli Elenchi ovvero dell’instaurazione di un nuovo rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con un iscritto, fatta salva l’ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività pari o superiore a 5 anni

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Sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione professionale secondo le modalità disciplinate dalla circolare OAM n. 19/14:

  • le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria;
  • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione presso società che presentano domanda di iscrizione negli elenchi;
  • i dipendenti e collaboratori delle società iscritte negli elenchi di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.
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Il percorso formativo consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto, a corsi di formazione della durata non inferiore a 10 ore svolti in aula o con modalità equivalenti.


Si considerano equivalenti le modalità di erogazione dei corsi di formazione svolti esclusivamente attraverso videoconferenza o modalità e-learning (artt. 6, comma 2, 7, 8 e 9 della Circolare OAM 19/14).

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