I requisiti che devono essere posseduti da coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione ai fini dell'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli Agenti in attività finanziaria sono elencati nel D.Lgs. 141/2010 all’articolo 14, comma 2, lett. c) (“l'amministratore unico, l'unico socio della società a responsabilità limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.”) e successivo comma 3 (“L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è altresì subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.”).
L'iscrizione delle persone giuridiche è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità da parte dei propri esponenti aziendali:
a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
b) il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate alla lettera a);
c) l'amministratore unico, l'unico socio della società a responsabilità limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Ai fini dell'iscrizione le persone fisiche aventi funzioni di amministrazione e direzione, scelte secondo i criteri sopra descritti, devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
No. I requisiti previsti dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 141/2010 (esame, corso di formazione professionale, diploma scolastico) si cumulano con quelli di esperienza previsti (per i soli amministratori, direttori e esponenti che svolgono funzioni di controllo) dal secondo comma della stessa norma.
Sì, purché i periodi di tempo considerati non si sovrappongano cronologicamente.
Si, per gli agenti persona fisica i requisiti di professionalità sono quelli previsti dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 141/10 (titolo di studio, corso di formazione, esame). L'esperienza professionale è prevista, in via aggiuntiva rispetto ai requisiti appena ricordati, per i soli amministratori, direttori e sindaci delle società (persone giuridiche) che chiedono l'iscrizione.
L'iscrizione personale è richiesta dalla legge soltanto nel caso in cui la società si avvalga di tali soggetti per i rapporti con il pubblico. (cfr. art. 128-novies, comma 2, del TUB)
Sì, secondo la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Prot: DT 100579 del 21/12/2012).
In tal caso, i predetti soggetti dovranno essere sempre indicati all’OAM come collaboratori e dipendenti ai sensi dell’art. 128-novies, del TUB.