Si. L'art. 128-quaterdecies del TUB consente agli intermediari finanziari di avvalersi per l'attività di consulenza e di gestione dei crediti, ai fini della ristrutturazione e recupero degli stessi, anche di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'art. 128-quater, comma 2, del TUB.
© OAM - Privacy Policy - Cookie Policy - Social Media Policy - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - C.F. 97678190584