Pur non sussistendo in astratto una incompatibilità in base alla disciplina di settore, occorre valutare se in concreto l’attività libero-professionale si ponga in conflitto con gli interessi della Società, in considerazione dei poteri di rappresentanza, gestione e direzione correlati alla carica societaria di amministratore unico.
Restano in ogni caso salve ulteriori limitazioni previste dalla normativa relativa ad altri settori dell’ordinamento.
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